Council Directive 77/538/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to rear fog lamps for motor vehicles and their trailers

Coming into Force29 June 1977
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31977L0538
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/538/oj
Published date29 August 1977
Date28 June 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 29 August 1977
EUR-Lex - 31977L0538 - IT 31977L0538

Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0060 - 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0200
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0199
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0200
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0212
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0212


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 77/538/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano tra l ' altro i proiettori fendinebbia posteriori ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottare da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli e dei loro rimorchi ;

considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa a proiettori fendinebbia posteriori , ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che il loro obiettivo corrisponda a quello dei lavori effettuati in proposito in seno alla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che , per ben funzionare , questo ultima richiede l ' applicazione di queste prescrizioni da parte di tutti gli Stati membri con decorrenza dalla stessa data ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE di qualunque tipo proiettore fendinebbia posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0 , II e III .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato II per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia posteriori di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia posteriori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia posteriori recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato I , compilate per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se...

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