Council Directive 77/538/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to rear fog lamps for motor vehicles and their trailers
Coming into Force | 29 June 1977 |
End of Effective Date | 31 October 2014 |
Celex Number | 31977L0538 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1977/538/oj |
Published date | 29 August 1977 |
Date | 28 June 1977 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 220, 29 August 1977 |
Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0060 - 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0200
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0199
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0200
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0212
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0212
++++
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 1977
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
( 77/538/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano tra l ' altro i proiettori fendinebbia posteriori ;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottare da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;
considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli e dei loro rimorchi ;
considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa a proiettori fendinebbia posteriori , ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;
considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che il loro obiettivo corrisponda a quello dei lavori effettuati in proposito in seno alla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU ;
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che , per ben funzionare , questo ultima richiede l ' applicazione di queste prescrizioni da parte di tutti gli Stati membri con decorrenza dalla stessa data ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE di qualunque tipo proiettore fendinebbia posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0 , II e III .
2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .
Articolo 2
Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato II per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia posteriori di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia posteriori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .
2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia posteriori recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .
Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .
Articolo 4
Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato I , compilate per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore che esse omologano o rifiutano di omologare .
Articolo 5
1 . Se...
To continue reading
Request your trial