Council Directive 75/726/EEC of 17 November 1975 on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products
Coming into Force | 19 November 1977,19 November 1975,19 November 1978 |
End of Effective Date | 30 September 1993 |
Celex Number | 31975L0726 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1975/726/oj |
Published date | 01 December 1975 |
Date | 17 November 1975 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 311, 1 December 1975 |
Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 01/12/1975 pag. 0040 - 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0174
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 1975
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili
( 75/726/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
Vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei succhi di frutta e nettari di frutta , per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione , all ' uso di denominazioni riservate , alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione ;
considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali ;
considerando che occorre innanzi tutto stabilire le norme di fabbricazione e di etichettatura applicabili ai succhi e nettari destinati al consumo diretto , nonchù le norme concernenti le loro materie prime , garantendo che le denominazioni riservate nella presente direttiva non possano essere impiegate abusivamente ;
considerando che la fissazione delle caratteristiche di composizione di nettari non ancora conosciuti al momento dell ' adozione della presente direttiva costituisce una misura di applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione ;
considerando che la medesima cosa si verifica per la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti addizionati e di trattamento utilizzati nella fabbricazione dei succhi e nettari di frutta nonchù per la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali succhi e nettari ;
considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 2 ) ;
considerando che l ' applicazione di alcune delle norme previste nella presente direttiva non può essere prevista al momento a causa delle difficoltà tecniche che ne deriverebbero ;
considerando che , in taluni casi , è sufficiente stabilire un periodo supplementare al termine del quale la direttiva sarà applicata integralmente ; che tale soluzione può essere adottata nel caso del tenore in anidride solforosa dei succhi d ' uva e di arancia , nonchù della chiarificazione dei succhi d ' uva mediante ferrocianuro di potassio ;
considerando che in altri casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali accompagnate da una clausola di revisione ;
considerando in particolare che le condizioni di eventuale utilizzazione degli acidi L-malico e DL-malico nei succhi e nettari di frutta , debbono essere esaminate nell ' ambito di una regolamentazione più generale concernente l ' impiego di taluni acidi in alimentazione ;
considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di non adottare integralmente gli elenchi dei prodotti di addizione e di trattamento previsti nella presente direttiva finchù non saranno stati fissati i criteri d ' identità e di purezza di tali prodotti ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva , si intende per :
1 . frutto :
il frutto , fresco o conservato col freddo , sano , esente da qualsiasi alterazione , non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali per la fabbricazione dei succhi o dei nettari di frutta e giunto al grado di maturazione adeguato . Il pomodoro non è considerato un frutto ;
2 . purea di frutta :
il prodotto fermentescibile , ma non fermentato , ottenuto setacciando la parte commestibile di frutti interi o pelati senza eliminazione di succo ;
3 . purea di frutta concentrata :
il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell ' acqua di costituzione ;
4 . zuccheri :
a ) per la fabbricazione dei succhi di frutta
- lo zucchero semi-bianco ,
- lo zucchero ( zucchero bianco ) ,
- lo zucchero raffinato ( zucchero bianco raffinato ) ,
- i destrosio mono-idrato ,
- il destrosio anidro ,
- lo sciroppo di glucosio disidratato ,
- il fruttosio ;
b ) per la fabbricazione dei nettari di frutta e dei succhi di frutta ricostituiti , oltre agli zuccheri di cui alla lettera a )
- lo sciroppo di glucosio ,
- lo zucchero liquido ,
- lo zucchero liquido invertito ,
- lo sciroppo di zucchero invertito ,
- la soluzione acquosa di saccarosio rispondente ai seguenti requisiti :
aa ) materia secca : non inferiore al 62 % in peso ,
bb ) tenore di zucchero invertito ( quoziente fruttosio / destrosio : 1,0 ± 0,2 ) : non superiore al 3 % in peso sulla materia secca ,
cc ) ceneri conduttimetriche : non superiori allo 0,3 % in peso della materia secca ,
dd ) colorazione della soluzione : non superiore a 75 unità ICUMSA ,
ee ) tenore residuo di anidride solforosa : non superiore a 15 mg/kg sulla materia secca ;
5 . succo di frutta :
a ) il succo ottenuto da frutti con procedimento meccanico , fermentescibile , ma non fermentato , avente il colore , l ' aroma e il gusto caratteristici del succo dei frutti da cui proviene .
Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall ' endocarpo ; tuttavia , il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero , conformemente alle buone norme di fabbricazione che devono permettere di ridurre al massimo nel succo la presenza di constituenti delle parti esterne del frutto ;
b ) per succo di frutta s ' intende altresì il prodotto ottenuto con succo di frutta concentrato , mediante
- restituzione della proporzione d ' acqua estratta dal succo al momento della concentrazione , mediante aggiunta d ' acqua che presenti caratteristiche appropriate , soprattutto dal punto di vista chimico , microbiologico e organolettico in modo da garantire le qualità essenziali del succo e
- restituzione dell ' aroma mediante sostanze aromatizzanti recuperate all ' atto della concentrazione del succo di frutta in questione , o di succhi di frutta della stessa specie
e che presenta pertanto caratteristiche organolettiche ed analitiche equivalenti a quelle del succo di frutta ottenuto , conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a ) , con frutta della stessa specie ;
6 . succo di frutta concentrato :
il prodotto ottenuto dal succo di frutta , mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell ' acqua di costituzione . Allorchù il prodotto è destinato al consumo diretto , la concentrazione deve essere almeno del 50 % ;
7 . nettare di frutta :
il prodotto non fermentato ma fermentescibile , ottenuto mediante aggiunta d ' acqua e di zuccheri al succo di frutta...
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