Directive 2000/40/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the front underrun protection of motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC

Coming into Force10 August 2000
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number32000L0040
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/40/oj
Published date10 August 2000
Date26 June 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 203, 10 August 2000
EUR-Lex - 32000L0040 - IT

Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 10/08/2000 pag. 0009 - 0028


Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 giugno 2000

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 97/836/CE(4), il Consiglio, con parere conforme del Parlamento europeo, ha autorizzato la Comunità europea ad aderire all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti, ai fini dell'omologazione e del reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958 e riveduto il 16 ottobre 1995.

(2) Aderendo all'accordo, la Comunità ha aderito a un elenco definito di regolamenti adottati sulla base di tale accordo. Tale elenco comprende il regolamento UNECE n. 93(5).

(3) Allo scopo di ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali in Europa, è necessario introdurre sollecitamente le misure stabilite dal regolamento UNECE n. 93 nel procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio(6), al fine di migliorare la protezione degli occupanti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in caso di urto contro la parte anteriore dei veicoli pesanti e di consentire ai fabbricanti di tali dispositivi e ai costruttori di veicoli che ne sono muniti di ottenere l'omologazione CE se le prescrizioni tecniche di detto regolamento sono rispettate.

(4) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della presente direttiva non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri, data la portata e le ripercussioni dell'azione proposta nel settore interessato ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito, vale a dire l'omologazione comunitaria dei veicoli a motore.

(5) La presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli, nonché ai loro sistemi, componenti e entità tecniche, si applicano alla presente direttiva.

(6) A causa del numero considerevole di incidenti stradali in cui sono coinvolti veicoli commerciali aventi una massa superiore à 3,5 tonnellate e, di conseguenza, per aumentare la sicurezza stradale, è opportuno rendere obbligatorie le presenti disposizioni, senza aspettare un'integrazione dell'omologazione comunitaria per tale categoria di veicoli.

(7) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 70/156/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "veicolo" i veicoli a motore definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

b) "dispositivo di protezione antincastro anteriore" un dispositivo di protezione anticastro anteriore previsto come parte di un veicolo e che può essere omologato come entità tecnica a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

1. A decorrere dal 10 agosto 2001, o, se la pubblicazione di cui all'articolo 3, è posticipata a dopo il 10 febbraio 2001, sei mesi dopo tale pubblicazione dei predetti documenti, gli Stati membri, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, non possono:

a) per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica, rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli o vietare la vendita o la messa in servizio di dispositivi antincastro anteriore in quanto entità tecniche,

se i veicoli o le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 10 agosto 2003, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, gli Stati membri:

a) non rilasciano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica,

b)...

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