Council Regulation (EC) No 520/94 of 7 March 1994 establishing a Community procedure for administering quantitative quotas

Coming into Force13 March 1994
End of Effective Date14 August 2008
Celex Number31994R0520
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/520/oj
Published date10 March 1994
Date07 March 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 66, 10 March 1994
EUR-Lex - 31994R0520 - IT

Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 10/03/1994 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0111


REGOLAMENTO (CE) N. 520/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), la Comunità si era dotata di una procedura di gestione dei contingenti quantitativi basata sul principio della ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri, che può implicare la divisione del mercato comunitario e controlli alle frontiere interne per i prodotti in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1° gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che è pertanto opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione dei contingenti quantitativi rispondente al suddetto obiettivo e basato sul principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

considerando che occorre prevedere la possibilità di scegliere tra diversi metodi di ripartizione, in funzione segnatamente della situazione del mercato comunitario, della natura dei prodotti, delle particolarità dei paesi fornitori e degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli che stabiliscono il principio della presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali;

considerando che la gestione dei contingenti all'importazione o all'esportazione deve poggiare su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario;

considerando che la procedura di gestione da instaurare deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti e che i documenti rilasciati devono poter essere utilizzati in tutta la Comunità;

considerando che occorre organizzare in seno ad un comitato una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua attuazione non devono pregiudicare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento i prodotti di cui all'allegato II del trattato, nonché i tessili o altri prodotti quando siano soggetti ad un regime comune d'importazione specifico che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti;

considerando che il presente regolamento deve sostituire il regolamento (CEE) n. 1023/70 e abrogare conseguentemente quest'ultimo; che, con il regolamento (CEE) n. 1024/70 (2), il Consiglio aveva reso applicabile il regolamento (CEE) n. 1023/70 ai dipartimenti francesi d'oltremare; che non risulta più necessario mantenere un regolamento distinto in quanto le disposizioni comuni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio della Comunità, quale definito nell'articolo 227 del trattato; che occorre pertanto abrogare anche il regolamento (CEE) n. 1024/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni relative alla gestione dei contingenti quantitativi all'importazione o all'esportazione, in appresso denominati « contingenti », che la Comunità fissa in via autonoma o convenzionale.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato II del trattato, né agli altri prodotti quando siano soggetti ad un regime comune specifico di importazione o di esportazione che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti.

Articolo 2

1. I contingenti, quanto prima dopo l'apertura, sono ripartiti tra i richiedenti. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 23, di ripartirli in diverse frazioni.

2. La gestione dei contingenti può in particolare essere effettuata mediante applicazione di uno dei metodi sottoindicati o di una combinazione dei medesimi:

a) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, conformemente agli articoli da 6 a 11;

b) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio « first come, first served »), conformemente all'articolo 12;

c) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti al momento della presentazione delle domande (secondo la procedura detta dell'esame simultaneo), conformemente all'articolo 13.

3. Il metodo di ripartizione da adottare è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 23.

4. Qualora si constati che nessuno dei metodi...

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