Council Directive 76/895/EEC of 23 November 1976 relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables
Coming into Force | 26 November 1976 |
End of Effective Date | 01 January 1001 |
Celex Number | 31976L0895 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1976/895/oj |
Published date | 09 December 1976 |
Date | 23 November 1976 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 340, 9 December 1976 |
Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 09/12/1976 pag. 0026 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0206
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0179
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0084
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1976
che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli
( 76/895/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economica europea ;
considerando che il rendimento di detta produzione è costantemente compromesso da organismi novici dei regni animale o vegetale e da virus ;
considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi , non soltanto per evitare una diminuzione delle rese , ma anche per accrescere la produttività dell ' agricoltura ;
considerando che l ' impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall ' azione dei detti organismi novici ;
considerando tuttavia che questi prodotti antiparassitari , essendo in genere sostanze tossiche o preparati con effetti pericolosi , non hanno sulla produzione vegetale soltanto incidenze favorevoli ;
considerando che numerosi di tali antiparassitari o prodotti della loro metabolizzazione o degradazione possono avere effetti novici per i consumatori di prodotti vegetali ;
considerando che detti antiparassitari non dovrebbero essere utilizzati in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana o degli animali ;
considerando che in alcuni Stati membri esistono metodi divergenti per prevenire tale pericolo , e che parecchi di tali Stati hanno fissato livelli differenti per le quantità massime di residui di talune antiparassitari sui e nei vegetali e prodotti vegetali trattati , livelli che devono essere rispettati nella fase di circolazione di tali prodotti ;
considerando che le disparità tra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili di residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all ' interno della Comunità ; che per tal motivo occorre fissare alcune quantità massime che possono essere applicate dagli Stati membri ;
considerando che , nel fissare tali quantità massime , è necessario conciliare le esigenze della produzione vegetale con la necessità di proteggere la salute umana e degli animali ;
considerando che , in un primo momento occorre fissare dette quantità massime per i residui du taluni antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli , tenendo conto del fatto che tali prodotti sono in genere destinati all ' alimentazione umana e , occasionalmente , all ' alimentazione degli animali ; che tali quantità massime devono costituire il livello più basso possibile ;
considerando che è necessario accisurare la libera circolazione in tutta la comunità dei prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità inferiore o pari alle quantità massime fissate nell ' allegato II ; che occorre , nel contempo , permette agli Stati membri di autorizzare in modo non discriminatorio , nei casi che essi ritengono giustificati , le circolazione sul loro territorio di prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità superiore a tali quantità massime , fissando o non contenuti massimi per tali prodotti ;
considerando che non è necessario applicare le disposizioni previste dalle presente direttiva agli ortofrutticoli destinati all ' esportazione verso i paesi terzi ;
considerando tuttavia che le quantità fissate nell ' allegato . Il possono risultare improvvisamente pericolose per la salute umana o degli animali ; che è quindi necessario , in tal caso , permettere agli Stati membri di ridurre provvisoriamente tali quantità ;
considerando che in tal caso è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato fitosanitario permanente ;
considerando che gli Stati membri , ove fissino...
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