Council Directive 74/329/EEC of 18 June 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs

Coming into Force20 June 1974
End of Effective Date25 March 1995
Celex Number31974L0329
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/329/oj
Published date12 July 1974
Date18 June 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 189, 12 July 1974
EUR-Lex - 31974L0329 - IT

Direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 12/07/1974 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0022
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0240
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0240


++++

( 1 ) GU n . C 139 del 28 . 10 . 1969 , pag . 45 .

( 2 ) GU n . C 144 del 8 . 11 . 1969 , pag . 8 .

( 3 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1974

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

( 74/329/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 e l'articolo 227 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti gli emulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari , possono creare condizioni di concorrenza ineguali ed hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che , al fine di pervenire alla libera circolazione dei prodotti alimentari , è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni ;

considerando che ogni legislazione relativa agli emulsionanti , agli stabilizzanti , agli addensanti e ai gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari deve tener conto anzitutto delle esigenze di protezione della sanità pubblica , quindi della necessità di tutelare i consumatori contro le adulterazioni , nonché delle necessità economiche e tecnologiche , nei limiti imposti dalla protezione sanitaria ;

considerando che tale ravvicinamento presuppone in una prima fase l'elaborazione di un elenco unico degli emulsionanti , degli stabilizzanti , degli addensanti e dei gelificanti che possono essere consentiti dagli Stati membri per il trattamento dei prodotti alimentari , nonché la determinazione dei requisiti generali di purezza cui dette sostanze devono rispondere ;

considerando che , per quanto riguarda più particolarmente le sostanze E 408 , E 450 c ) , E 460 , E 475 , E 480 , E 481 ed E 482 , l'acquisizione di dati nuovi , dovuti al progredire degli studi , potrebbe portare ad un riesame della loro valutazione entro un certo periodo di tempo ;

considerando che , in una seconda fase , il Consiglio dovrà decidere le modalità d'impiego di ciascuna di dette sostanze ;

considerando che , per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche esistenti in alcuni Stati membri , è opportuno prevedere un periodo durante il quale detti Stati possono autorizzare l'uso di talune sostanze nei prodotti alimentari ;

considerando che in tutti i casi nei quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze in ordine all'attuazione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari , istituito con la decisione del Consiglio n . 69/414/CEE del 13 novembre 1969 ( 3 ) ;

considerando che la presente direttiva non pregiudica l'eventuale impiego delle sostanze alle quali si riferisce per fini diversi da quelli fissati nell'articolo 1 , e soprattutto come prodotti di rincalzo utilizzati a dosi elevate in determinati elementi ipocalorici ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva , si intendono per :

_ " emulsionanti " e " stabilizzanti " , le sostanze che , aggiunte ad un prodotto alimentare , permettono di ottenere o di mantenere la dispersione uniforme di due o più fasi non miscibili ;

_ " addensanti " , le sostanze che , aggiunte ad un prodotto alimentare...

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