90/638/EEC: Council Decision of 27 November 1990 laying down Community criteria for the eradication and monitoring of certain animal diseases
Coming into Force | 03 December 1990 |
End of Effective Date | 01 January 1001 |
Celex Number | 31990D0638 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/1990/638/oj |
Published date | 12 December 1990 |
Date | 27 November 1990 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 347, 12 December 1990 |
90/638/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 12/12/1990 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0188
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (90/638/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, occorre fissare criteri comunitari applicabili all'intervento finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali;
considerando che i criteri citati più sopra sono intesi a garantire l'efficienza dell'azione avviata ed a consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione programmi per la rapida eradicazione o l'adeguata sorveglianza delle malattie in questione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per essere approvati nel quadro dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi che gli Stati membri presentano alla Commissione devono rispettare:
- per quanto riguarda i programmi di eradicazione, i criteri indicati nell'allegato I;
- per quanto riguarda i programmi di sorveglianza, i criteri indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI
ALLEGATO I
Criteri da prendere in considerazione per i programmi di eradicazione I programmi di eradicazione devono comprendere almeno:
1) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia;
2) un'analisi dei costi prevedibili e una stima degli utili previsti del programma;
3) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza;
4) la designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi...
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