90/638/EEC: Council Decision of 27 November 1990 laying down Community criteria for the eradication and monitoring of certain animal diseases

Coming into Force03 December 1990
End of Effective Date01 January 1001
Celex Number31990D0638
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1990/638/oj
Published date12 December 1990
Date27 November 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 347, 12 December 1990
EUR-Lex - 31990D0638 - IT

90/638/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 12/12/1990 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0188


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (90/638/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, occorre fissare criteri comunitari applicabili all'intervento finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali;

considerando che i criteri citati più sopra sono intesi a garantire l'efficienza dell'azione avviata ed a consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione programmi per la rapida eradicazione o l'adeguata sorveglianza delle malattie in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere approvati nel quadro dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi che gli Stati membri presentano alla Commissione devono rispettare:

- per quanto riguarda i programmi di eradicazione, i criteri indicati nell'allegato I;

- per quanto riguarda i programmi di sorveglianza, i criteri indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI

ALLEGATO I

Criteri da prendere in considerazione per i programmi di eradicazione I programmi di eradicazione devono comprendere almeno:

1) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia;

2) un'analisi dei costi prevedibili e una stima degli utili previsti del programma;

3) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza;

4) la designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi...

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