Directive 2002/2/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs and repealing Commission Directive 91/357/EEC

Coming into Force06 March 2002
End of Effective Date31 August 2010
Celex Number32002L0002
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/2/oj
Published date06 March 2002
Date28 January 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 63, 06 March 2002
EUR-Lex - 32002L0002 - IT

Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2002 pag. 0023 - 0025


Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 28 gennaio 2002

che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 20 novembre 2001,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/373/CEE del Consiglio(4) stabilisce le regole per la circolazione di mangimi composti per animali all'interno della Comunità.

(2) Per quanto riguarda l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira a fare in modo che gli allevatori dispongano di informazioni il più possibile accurate e obiettive sulla composizione e sull'impiego dei mangimi.

(3) Fino ad ora, la direttiva 79/373/CEE prevedeva una formula di dichiarazione flessibile, limitata all'indicazione delle materie prime, senza specificarne la quantità negli alimenti destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse.

(4) Tuttavia, la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina e la recente crisi della diossina hanno dimostrato l'inadeguatezza delle vigenti disposizioni, evidenziando la necessità di informazioni più particolareggiate, qualitative e quantitative, sulla composizione dei mangimi destinati agli animali da produzione.

(5) Indicazioni quantitative particolareggiate della composizione dei mangimi possono contribuire alla rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a specifiche partite. Ciò comporta evidenti vantaggi per la salute pubblica e consente di evitare la distruzione di prodotti che non presentano rischi sanitari significativi.

(6) È quindi opportuno, in questa fase, imporre una dichiarazione obbligatoria di tutte le materie prime contenute nei mangimi composti destinati ad animali da produzione nonché delle rispettive quantità.

(7) Per ragioni pratiche, occorre consentire che le dichiarazioni delle materie prime contenute nei mangimi composti destinati agli...

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