Council Decision 2011/782/CFSP of 1 December 2011 concerning restrictive measures against Syria and repealing Decision 2011/273/CFSP
Coming into Force | 01 December 2011 |
End of Effective Date | 29 November 2012 |
Celex Number | 32011D0782 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2011/782/oj |
Published date | 02 December 2011 |
Date | 01 December 2011 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 319, 2 December 2011 |
2.12.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 319/56 |
DECISIONE 2011/782/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2011
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
(2) | Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha affermato che l'Unione avrebbe imposto ulteriori misure contro il regime siriano finché la repressione della popolazione civile fosse continuata. |
(3) | Data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari. |
(4) | Inoltre altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/273/PESC. |
(5) | A fini di chiarezza le misure imposte dalla decisione 2011/273/PESC e le misure supplementari dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridico. |
(6) | La decisione 2011/273/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(7) | È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(8) | Al fine di garantire che le misure previste dalla presente decisione siano efficaci, questa dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento alla Siria o l'esportazione in questo paese di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. È vietato:
a) | prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
b) | fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati. |
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) | alle forniture e all'assistenza tecnica destinate esclusivamente al sostegno o all'utilizzo da parte della Forza delle Nazioni Unite incaricata di sorvegliare il disimpegno (UNDOF). |
b) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU; |
c) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria; |
d) | alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; |
e) | alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni, |
purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Siria da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.
Articolo 3
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime siriano, o per suo conto, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Siria, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento delle apparecchiature o del software.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi coperti dal presente articolo.
Articolo 4
1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.
Articolo 5
I divieti di cui all’articolo 4 si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.
Articolo 6
1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, siano esse originarie o meno di detto territorio:
a) | raffinazione; |
b) | gas naturale liquefatto; |
c) | esplorazione; |
d) | produzione. |
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.
2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Siria operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria:
a) | la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave di cui al paragrafo 1; |
b) | il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1 o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate. |
Articolo 7
1. Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011.
2. I divieti di cui all’articolo 6 si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011 riguardanti investimenti effettuati in Siria prima del 23 settembre 2011 da imprese stabilite negli Stati membri.
Articolo 8
È vietata la consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale siriana.
RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE
Articolo 9
Sono vietati:
a) | la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria; |
b) | la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria; |
c) | l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo; |
d) | l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo; |
e) | la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate; |
f) | la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria e con società controllate o affiliate da esse controllate. |
Articolo 10
1. I divieti di cui all’articolo 9, lettere a) e c):
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