Council Implementing Regulation (EU) No 1371/2013 of 16 December 2013 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) No 791/2011 on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres originating in the People's Republic of China to imports of certain open mesh fabrics of glass fibres consigned from India and Indonesia, whether declared as originating in India and Indonesia or not

Coming into Force21 December 2013
End of Effective Date31 December 9999
Published date20 December 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1371/oj
Date16 December 2013
Celex Number32013R1371
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 20 December 2013
L_2013346IT.01002001.xml
20.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346/20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1371/2013 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1 Misure in vigore

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9% sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono le misure in vigore e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure è l'inchiesta iniziale.
(2) Le misure in vigore sono state estese in precedenza alla Malaysia, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio (3), nonché a Taiwan e alla Thailandia, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio (4).

1.2 Domanda

(3) Il 25 febbraio 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, dichiarati o meno originari di tali paesi.
(4) La domanda era stata presentata da quattro produttori dell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH.
(5) Tale domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC, dall'India e dall'Indonesia verso l'Unione), per la quale non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall'istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della configurazione degli scambi sembrava dovuta al trasbordo in India e in Indonesia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e/o a false dichiarazioni d'origine dei prodotti cinesi.
(6) Gli elementi di prova dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Da questi stessi elementi risultava che l'incremento delle importazioni dall'India e dall'Indonesia avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.
(7) Infine, è stato dimostrato che i prezzi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito per il prodotto simile durante l'inchiesta iniziale.

1.3 Apertura

(8) Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (UE) n. 322/2013 (5) («regolamento di apertura»). A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia.

1.4 Inchiesta

(9) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, dell'India e dell'Indonesia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC, dell'India e dell'Indonesia noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati questionari a importatori dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione poteva comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.
(10) Si sono manifestati e hanno risposto al questionario due produttori esportatori dell'India e un importatore indipendente dell'Unione. Successivamente l'importatore dell'Unione ha comunicato alla Commissione di importare altri prodotti e di non aver importato, in passato, nessuno dei prodotti oggetto dell'inchiesta. Nessun produttore esportatore dell'Indonesia ha risposto al questionario. I seguenti produttori esportatori dell'India hanno risposto presentando un modulo di richiesta di esenzione:
Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. («Montex»), e
Urja Products Pvt.Ltd.
(11) Successivamente, Urja Products Pvt.Ltd. ha comunicato alla Commissione di non fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, precisando che i suoi prodotti hanno caratteristiche tecniche differenti e sono destinati ad un uso diverso (rientrano in altre voci NC). Pertanto, la visita di verifica è stata effettuata soltanto presso la sede di Montex.

1.5 Periodo dell'inchiesta

(12) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2013 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati rilevati dati per il PI al fine di esaminare, tra l'altro, la presunta modifica della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1oaprile 2012 e il 31 marzo 2013 («PR») sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l'eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l'esistenza di pratiche di dumping.

2. RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1 Osservazioni generali

(13) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare se esistessero pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se fosse occorsa una modifica della configurazione degli scambi tra RPC, India e Indonesia e l'Unione, se tale modifica derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove del pregiudizio o dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzo e/o quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta e se vi fossero prove del dumping rispetto ai valori normali determinati in precedenza per il prodotto in esame, se necessario applicando l'articolo 2 del regolamento di base

2.2 Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(14) Il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale: tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.
(15) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel considerando precedente, ma spedito dall'India e dall'Indonesia, dichiarato o meno originario di tali paesi.
(16) Dall'inchiesta è risultato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta definiti sopra, esportati dalla RPC nell'Unione, e quelli spediti dall'India e dall'Indonesia nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3 Livello di collaborazione

2.3.1 India

(17) Come indicato al considerando 10, solo due società indiane hanno risposto presentando il modulo di esenzione. Una delle due, Urja Products Pvt.Ltd., è risultata non essere un produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, quindi l'unica società che ha collaborato è Montex. La società rappresentava soltanto l'1 % delle esportazioni dall'India verso l'Unione durante il PR, rispetto al totale delle esportazioni dall'India. I risultati riguardanti quest'impresa si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

2.3.2 Indonesia

(18) Come indicato nel considerando 10, nessuna società dall'Indonesia ha risposto al questionario. Non vi è stata collaborazione da parte delle società indonesiane. I risultati riguardanti l'Indonesia si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del
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