Commission Regulation (EU) No 1244/2010 of 9 December 2010 amending Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 Text with relevance for the EEA and for Switzerland

Coming into Force11 January 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R1244
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/1244/oj
Published date22 December 2010
Date09 December 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 22 December 2010
L_2010338IT.01003501.xml
22.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/35

REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1) Due Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004.
(2) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 987/2009.
(3) Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 devono essere adeguati in modo da riflettere gli sviluppi recenti della legislazione nazionale e garantire trasparenza e certezza del diritto alle parti interessate.
(4) La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha dato il proprio assenso alle modifiche.
(5) I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 vanno pertanto modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1) l'allegato VIII è così modificato:
a) nella parte 1, la voce «PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente: «PORTOGALLO Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o
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