Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air

Coming into Force13 December 2000
End of Effective Date10 June 2010
Celex Number32000L0069
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/69/oj
Published date13 December 2000
Date16 November 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 313, 13 December 2000
EUR-Lex - 32000L0069 - IT 32000L0069

Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 13/12/2000 pag. 0012 - 0021


Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 novembre 2000

concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente

Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Sulla base dei principi di cui all'articolo 174 del trattato, il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione in materia ambientale)(4), integrato dalla decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) relativa al riesame dello stesso, prevede in particolare modifiche alla legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici. Detto programma raccomanda la fissazione di obiettivi a lungo termine per la qualità dell'aria. L'articolo 174 del trattato stabilisce l'applicazione del principio di precauzione per la protezione della salute umana e dell'ambiente.

(2) L'articolo 152 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera p), del trattato prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(6), il Consiglio deve adottare la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(4) La direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione di piani di azione per le zone dove le concentrazioni di inquinanti nell'aria superano i valori limite oltre i margini temporanei di tolleranza applicabili per garantire l'osservanza del valore limite entro le date fissate.

(5) La direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori numerici adottati per i valori limite devono basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi scientifici internazionali operanti nel settore. La Commissione deve tener conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed ambientale e dei progressi più recenti della metrologia per riesaminare gli elementi su cui si basano i valori limite.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(7) Le modifiche necessarie per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico possono riguardare esclusivamente i criteri e le tecniche di valutazione delle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio o le modalità dettagliate di trasmissione delle informazioni alla Commissione e non possono comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite.

(8) I valori limite fissati nella presente direttiva sono criteri minimi. A norma dell'articolo 176 del trattato, gli Stati membri possono mantenere o introdurre provvedimenti per una protezione ancora maggiore. In particolare, valori limite più severi possono essere introdotti per proteggere la salute di categorie particolarmente vulnerabili della popolazione, come i bambini e i degenti ospedalieri. Uno Stato membro può disporre che i valori limite siano osservati prima delle date previste nella presente direttiva.

(9) Il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo ed è impossibile individuare un limite al di sotto del quale non vi siano rischi per la salute umana.

(10) Tuttavia, quando è difficile osservare i valori limite per il benzene fissati dalla presente direttiva per le caratteristiche dispersive di un determinato sito o per le condizioni climatiche ivi esistenti e se l'applicazione dei provvedimenti provocherebbe gravi problemi socioeconomici, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, a determinate condizioni, una sola proroga di durata limitata.

(11) Per facilitare il riesame della presente direttiva nel 2004, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la ricerca sugli effetti del benzene e del monossido di carbonio prendendo in considerazione non solo l'inquinamento dell'aria esterna, ma anche quello dell'aria in ambienti chiusi.

(12) Precise tecniche di misurazione normalizzate e criteri comuni per la localizzazione delle stazioni di misurazione costituiscono un elemento importante per valutare la qualità dell'aria ambiente e disporre di dati confrontabili in tutta la Comunità.

(13) Occorrerebbe inviare alla Commissione informazioni sulle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio quale base per relazioni regolari.

(14) Occorrerebbe mettere prontamente a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell'aria ambiente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

La direttiva ha i seguenti obiettivi:

a) stabilire valori limite per le concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale;

b) valutare le concentrazioni nell'aria ambiente di benzene e di monossido di carbonio in base a metodi e criteri comuni;

c) ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell'aria e far sì che siano messe a disposizione del pubblico;

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente laddove è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al benzene e al monossido di carbonio.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE.

Ai fini della presente direttiva inoltre si intende per:

a) "soglia di valutazione superiore": un livello specificato nell'allegato III al di sotto del quale può essere...

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