Council Directive 76/761/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to motor-vehicle headlamps which function as main-beam and/or dipped-beam headlamps and to incandescent electric filament lamps for such headlamps

Coming into Force30 July 1977
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31976L0761
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1976/761/oj
Published date27 September 1976
Date27 July 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 262, 27 September 1976
EUR-Lex - 31976L0761 - IT

Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0096 - 0121
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0125
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0125
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0135
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0135


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonchù di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

( 76/761/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti come pure le loro lampade ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessarità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permette l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti come pure alle loro lampade , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di tali proiettori o lampade ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del ripo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nei regolamenti n . 1 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des projecteurs pour vehicules automobiles , ùmettant un faisceau de croisement asymùtrique et un faisceau de route ou l ' un ou l ' autre de ces faisceaux ) ( 5 ) e n . 2 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des lampes ùlectriques à incandescence pour projecteurs ùmettant un faisceau de croisement asymetrique et un faisceau de route , ou l ' un ou l ' autre de ces faisceaux ) ( 5 ) , allegati all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativi all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati I e IV e di qualunque tipo di lampada ad incandescenza per tali proiettori conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati III e IV .

2 . lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adottata lemisure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricaizne al tipo omologato , se necessario in collabarazione con le autorità degli altri Stati membri . Tale controllo si effettuata per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme ai modelli previsti nell ' allegato VI per ogni tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante o di lampada per tali proiettori da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e relative lampade di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e di lampade per tali proiettori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e di lampade per tali proiettori recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stati informa immediatamente gli Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , i cui modeli sono riportati negli allegati II e IV , compilate per ogni tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante e di lampade per tali proiettori che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o lampade per tali proiettori muniti dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricante al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della present direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle base di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

/Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le lampade per tali proiettori se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione del veicoli concernenti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le lampade per tali proiettori , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni delle direttiva 76/756/CEE .

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 256 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire da 1° ottobre 1977 al più tardi .

2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono...

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