Council Directive 70/388/EEC of 27 July 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to audible warning devices for motor vehicles

Coming into Force28 July 1970
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31970L0388
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1970/388/oj
Published date10 August 1970
Date27 July 1970
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 176, 10 août 1970
EUR-Lex - 31970L0388 - IT

Direttiva 70/388/CEE del Consiglio del 27 luglio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 10/08/1970 pag. 0012 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0159
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0503
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0159
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0571
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0241
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0241
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108


Direttiva del Consiglio

del 27 luglio 1970

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore

(70/388/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i segnalatori acustici;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1];

considerando che una regolamentazione in materia di segnalatori acustici comporta non soltanto prescrizioni relative al montaggio sui veicoli, ma anche la costruzione di questi dispositivi;

considerando che, nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai segnalatori acustici, ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e d'informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di segnalatore acustico; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologati rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro omologa qualunque tipo di segnalatore acustico se esso è conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui all'allegato I, punto 1.

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per sorvegliare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, punto 1.4, per ogni tipo di...

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