Commission Regulation (EU) No 574/2011 of 16 June 2011 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for nitrite, melamine, Ambrosia spp. and carry-over of certain coccidiostats and histomonostats and consolidating Annexes I and II thereto Text with EEA relevance

Coming into Force07 July 2011,01 January 2012,01 July 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0574
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/574/oj
Published date17 June 2011
Date16 June 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 17 June 2011
L_2011159IT.01000701.xml
17.6.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/7

REGOLAMENTO (UE) N. 574/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni coccidiostatici e istomonostatici e che consolida gli allegati I e II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 2, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell’allegato I della medesima. Per determinate sostanze indesiderabili, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare indagini volte all’identificazione delle fonti di dette sostanze in caso di superamento delle soglie stabilite nell’allegato II della direttiva.
(2) Per quanto riguarda il nitrito, si è riscontrato che i prodotti e i sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido contengono, a determinate condizioni, livelli di nitrito che superano i livelli massimi stabiliti recentemente nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE. Si è riscontrato inoltre che il metodo di analisi per la determinazione del nitrito nei mangimi non dia sempre risultati analitici affidabili per quanto riguarda i prodotti e i sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e della produzione dell’amido. Poiché l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso nel suo parere del 25 marzo 2009 (2) che la presenza del nitrito nei prodotti animali non costituisce un rischio per la salute umana, i prodotti in questione devono essere per il momento esentati dal requisito relativo al livello massimo di nitrito nelle materie prime per mangimi finché proseguono le indagini sui livelli di nitrito in questi prodotti e sui metodi di analisi appropriati.
(3) Per quanto riguarda la melamina, l’EFSA ha adottato il 18 marzo 2010 un parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi (3). I risultati dell’EFSA mostrano che l’esposizione alla melamina può dare origine alla formazione di cristalli nell’apparato urinario. Questi cristalli causano danno al tubulo prossimale e sono stati osservati negli animali e nei bambini in seguito ad incidenti, in alcuni casi letali, in cui mangimi e alimenti per lattanti sono stati adulterati con la melamina. La commissione del Codex alimentarius ha stabilito i livelli massimi di melamina nei mangimi e negli alimenti (4). È appropriato includere detti livelli massimi nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE per proteggere la salute animale e pubblica poiché essi sono conformi alle conclusioni del parere dell’EFSA. È appropriato inoltre esentare alcuni additivi per mangimi dai livelli massimi in quanto essi contengono inevitabilmente una quantità di melamina superiore al livello massimo in seguito al normale processo di produzione.
(4) Per quanto riguarda l’Ambrosia spp., nel suo parere del 4 giugno 2010 (5) l’EFSA ha concluso che il mangime per uccelli può causare la dispersione di Ambrosia spp. in quantità significative, soprattutto in aree precedentemente non infestate, poiché contiene spesso quantità notevoli di semi non trattati di Ambrosia spp. Misure di prevenzione circa l’utilizzo di mangime per uccelli contaminato da semi non trattati di Ambrosia spp. possono quindi ridurre l’ulteriore dispersione di Ambrosia spp. nell’Unione. L’Ambrosia spp. costituisce un problema di salute pubblica a causa delle proprietà allergeniche del suo polline. Fra l’altro, l’inalazione del polline può causare rinocongiuntivite e asma. Esistono alcuni elementi di prova dell’allergenicità degli animali al polline di Ambrosia spp. È quindi opportuno limitare la presenza di semi di Ambrosia spp. nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti che contengono grani e semi non macinati e stabilire un livello massimo di semi di Ambrosia spp. nei chicchi e semi non macinati secondo il principio del «livello più basso ragionevolmente conseguibile» ALARA — As Low As Reasonably Achievable mediante l’applicazione di buone pratiche agricole e tecniche di pulizia.
(5) Per quanto riguarda i coccidiostatici e gli istomonostatici, il trasferimento da un lotto di produzione all’altro può avvenire quando queste sostanze sono utilizzate come additivi per mangimi autorizzati. Questo trasferimento può portare alla contaminazione di mangimi prodotti successivamente, a causa della presenza di tracce tecnicamente inevitabili di queste sostanze, processo che si definisce carry-over inevitabile o contaminazione crociata, in mangimi per cui i coccidiostatici e gli istomonostatici non sono autorizzati, denominati mangimi destinati a specie non bersaglio. Tenendo conto dell’applicazione di adeguate pratiche di fabbricazione, occorre stabilire i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio sulla base del principio del «livello più basso ragionevolmente conseguibile» o ALARA — As Low As Reasonably Achievable. Al fine di permettere ai produttori di mangimi di tenere sotto controllo il carry-over inevitabile, per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio meno sensibili è accettabile un tasso di trasferimento del 3 % circa del tenore massimo autorizzato, mentre per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio sensibili e i mangimi somministrati nel periodo che precede la macellazione, è accettabile un tasso dell’1 % circa. Un tasso di carry-over dell’1 % è inoltre accettabile per la contaminazione crociata di altri tipi di mangime destinati a specie bersaglio ai quali non siano aggiunti coccidiostatici o istomonostatici, nonché per mangimi destinati a specie non bersaglio «da produzione alimentare continua», quali le mucche da latte o le galline ovaiole, qualora esistano elementi di prova del trasferimento di tali sostanze dai mangimi agli alimenti di origine animale. La somministrazione diretta agli animali di materie prime per mangimi o l’impiego di mangimi complementari non devono determinare un’esposizione dell’animale a livelli di coccidiostatici o istomonostatici superiori ai corrispondenti livelli massimi di esposizione applicabili nel caso di impiego esclusivo di mangimi completi in una razione giornaliera.
(6) Per quanto riguarda i coccidiostatici narasina, nicarbazina e lasalocid sodico, occorre modificare l’allegato I della direttiva 2002/32/CE tenendo conto delle modifiche recenti delle autorizzazioni di queste sostanze e quindi occorre modificare anche il regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (6).
(7) In passato gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono stati oggetto di frequenti e sostanziali adeguamenti. Occorre pertanto consolidare questi allegati. Per migliorare la chiarezza e la leggibilità dei suddetti allegati è opportuno riorganizzarne la struttura e armonizzare la terminologia. Poiché le disposizioni contenute negli allegati hanno un’applicazione diretta e sono vincolanti in tutti i loro elementi è opportuno istituire gli allegati con un regolamento.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Le disposizioni relative all’Ambrosia spp. si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare, Scientific Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed (parere scientifico sui nitriti come sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali), The EFSA Journal (2009) 1017, 1-47. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf

(3) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed (parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi). The EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf

(4) Relazione della 33a sessione del programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius, Ginevra, Svizzera, 5-9 luglio 2010 (ALINORM 10/33/REP).

(5) Gruppo di esperti...

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