Council Directive 74/151/EEC of 4 March 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain parts and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors

Coming into Force07 March 1974
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number31974L0151
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/151/oj
Published date28 March 1974
Date04 March 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 28 March 1974
EUR-Lex - 31974L0151 - IT 31974L0151

Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/1974 pag. 0025 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0242
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0242
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0198
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0198


++++

( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 462/67 .

( 2 ) GU n . 42 del 7 . 3 . 1967 , pag . 620/67 .

( 3 ) Vedasi pag . 10 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 176 del 10 . 8 . 1970 , pag . 12 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

( 74/151/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l'altro , il peso massimo autorizzato a pieno carico , l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione , i serbatoi di carburante liquido , la zavorratura , il segnalatore acustico , il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento ( silenziatore ) ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s'intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale . Esso puo essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori .

2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km / h .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti :

_ il peso massimo autorizzato a pieno carico ,

_ l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione ,

_ i serbatoi di carburante liquido ,

_ la zavorratura ,

_ il segnalatore acustico ,

_ il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento ( silenziatore ) ,

se questi rispondono alle prescrizioni riportate nei corrispondenti allegati .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti gli elementi e le caratteristiche di cui all'articolo 2 se questi rispondono alle prescrizioni di cui agli allegati .

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati , eccetto quelle dei punti I.1 e I.4.1.2 . dell'allegato VI , sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa all'omologazione...

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