Council Directive 74/151/EEC of 4 March 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain parts and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
Coming into Force | 07 March 1974 |
End of Effective Date | 31 December 2009 |
Celex Number | 31974L0151 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1974/151/oj |
Published date | 28 March 1974 |
Date | 04 March 1974 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 84, 28 March 1974 |
Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/1974 pag. 0025 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0242
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0242
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0198
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0198
++++
( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 462/67 .
( 2 ) GU n . 42 del 7 . 3 . 1967 , pag . 620/67 .
( 3 ) Vedasi pag . 10 della presente Gazzetta ufficiale .
( 4 ) GU n . L 176 del 10 . 8 . 1970 , pag . 12 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 1974
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote
( 74/151/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l'altro , il peso massimo autorizzato a pieno carico , l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione , i serbatoi di carburante liquido , la zavorratura , il segnalatore acustico , il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento ( silenziatore ) ;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s'intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale . Esso puo essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori .
2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km / h .
Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti :
_ il peso massimo autorizzato a pieno carico ,
_ l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione ,
_ i serbatoi di carburante liquido ,
_ la zavorratura ,
_ il segnalatore acustico ,
_ il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento ( silenziatore ) ,
se questi rispondono alle prescrizioni riportate nei corrispondenti allegati .
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti gli elementi e le caratteristiche di cui all'articolo 2 se questi rispondono alle prescrizioni di cui agli allegati .
Articolo 4
Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati , eccetto quelle dei punti I.1 e I.4.1.2 . dell'allegato VI , sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa all'omologazione...
To continue reading
Request your trial