Council Regulation (EEC) No 443/92 of 25 February 1992 on financial and technical assistance to, and economic cooperation with, the developing countries in Asia and Latin America

Coming into Force01 March 1992
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31992R0443
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/443/oj
Published date27 February 1992
Date25 February 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 52, 27 February 1992
EUR-Lex - 31992R0443 - IT 31992R0443

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/1992 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0150


REGOLAMENTO (CEE) N. 443/92 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

viste le proposte della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, nell'ambito delle relazioni con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (PVS-ALA), la Comunità ha avviato dal 1976 una cooperazione finanziaria e tecnica cui si è aggiunta, più di recente, una cooperazione economica; che queste forme di cooperazione si inseriscono in una politica globale nei confronti di tutti i paesi in via di sviluppo, la quale prevede altresì l'espansione dei loro scambi commerciali mediante l'integrazione nel sistema commerciale multilaterale, mediante misure appropriate prese in seno alle organizzazioni internazionali competenti e mediante misure specifiche, quali il sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

considerando che il processo di costruzione europea in atto e la maggiore presenza della Comunità nei paesi in via di sviluppo nel mondo giustificano, tenendo conto del carattere di complementarità delle azioni comunitarie, il proseguimento di una cooperazione economica di reciproco interesse e dell'aiuto comunitario allo sviluppo dei PVS-ALA, l'estensione della cooperazione ad altri paesi o settori in queste due regioni, l'incremento dei mezzi previsti e la ricerca di un maggiore adeguamento alle esigenze nazionali e locali di ogni regione;

considerando che il Consiglio europeo ha ribadito più volte la volontà politica della Comunità di intensificare la cooperazione con le regioni del mondo il cui livello di sviluppo è tuttora insufficiente, mediante un'azione potenziata, coordinata e multiforme della Comunità e degli Stati membri;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Lussemburgo il 28-29 giugno 1991, ha chiesto che, con la politica di cooperazione della Comunità e l'iscrizione di clausole relative ai diritti dell'uomo in accordi economici e di cooperazione con i paesi terzi, la Comunità e gli Stati membri perseguano attivamente la promozione dei diritti dell'uomo e la partecipazione senza discriminazione di tutti gli individui o i gruppi alla vita sociale, tenendo conto in particolare del ruolo delle donne;

considerando che il Parlamento europeo, dopo aver esaminato a fondo la questione durante numerose sessioni, ha espresso l'auspicio che la cooperazione venga rafforzata e che si rivedano le sue basi giuridiche per garantire una maggiore efficicia e trasparenza dell'aiuto;

considerando che il 4 febbraio 1991 il Consiglio ha definitivamente adottato conclusioni sugli orientamenti per la cooperazione con i paesi PVS-ALA relativi in particolare alle priorità e ai settori da considerare, nonché all'opportunità di aumentare le risorse destinate a tale cooperazione e di prevedere la possibilità di una programmazione indicativa a medio termine;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio, pur confermando i settori di azione tradizionali, hanno individuato nuove priorità, in particolare in materia di ambiente, dimensione umana dello sviluppo e cooperazione economica in un'ottica di reciproco interesse della Comunità e dei paesi partner;

considerando che occorre prevedere il finanziamento degli aiuti contemplati nel presente regolamento e di altri aiuti di cui beneficiano i PVS-ALA;

considerando che, per l'attuazione degli aiuti previsti nel presente regolamento nonché degli altri aiuti di cui beneficiano i PVS-ALA, è ritenuto necessario per i primi cinque anni (1991-1995) l'importo di ecu 2 750 milioni;

considerando che, nell'ambito delle prospettive finanziarie attuali, l'importo ritenuto necessario per il periodo 1991-1992 è di ecu 1 069,8 milioni;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento degli aiuti per il periodo 1993-1995 dovranno inserirsi nel quadro finanziario comunitario in vigore e che, nell'ambito del bilancio per gli anni 1993-1995, ai PVS-ALA sarà concessa la stessa priorità del periodo 1991-1992;

considerando che il volume degli aiuti comunitari per il periodo successivo al 1995 dovrà essere stabilito secondo le procedure vigenti;

considerando che è necessario stabilire le norme di gestione dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica con i PVS-ALA;

considerando che si deve abrogare il regolamento (CEE) n. 442/81 del Consiglio, del 17 febbraio 1981, relativo all'aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati (3);

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità prosegue e amplia la cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia...

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