Directive 2005/1/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 amending Council Directives 73/239/EEC, 85/611/EEC, 91/675/EEC, 92/49/EEC and 93/6/EEC and Directives 94/19/EC, 98/78/EC, 2000/12/EC, 2001/34/EC, 2002/83/EC and 2002/87/EC in order to establish a new organisational structure for financial services committees (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 April 2005
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32005L0001
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/1/oj
Published date24 March 2005
Date09 March 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 79, 24 March 2005
L_2005079IT.01000901.xml
24.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79/9

DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2005

che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» individua una serie di azioni necessarie per il completamento del mercato unico dei servizi finanziari.
(2) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano d'azione sia realizzato entro il 2005.
(3) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella sua relazione finale il comitato dei saggi ha raccomandato che venga posto in essere un quadro normativo articolato su quattro livelli volto ad accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione a livello comunitario nel settore dei valori mobiliari.
(4) Nella risoluzione su una regolamentazione più efficace dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea, il Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 ha accolto favorevolmente la relazione del comitato dei saggi e ha raccomandato l'attuazione dell'approccio articolato su quattro livelli.
(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha adottato, il 6 giugno 2001, le decisioni 2001/527/CE (4) e 2001/528/CE (5) che istituiscono, rispettivamente, il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
(6) La trasparenza e la responsabilità democratica devono essere inerenti alla cosiddetta procedura Lamfalussy e alla sua estensione, e ciò può essere garantito sufficientemente soltanto dal rispetto dell'equilibrio interistituzionale per quanto riguarda le misure di esecuzione.
(7) La presente direttiva modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (6), 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (7), 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato delle assicurazioni (8), 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (9), 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (10), 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (11), 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (12), 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (13), 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (14), 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (15) e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. La presente direttiva mira soltanto ad apportare alcune modifiche alla struttura organizzativa dei comitati. Tali modifiche non estendono né i poteri per l'adozione di misure di esecuzione conferiti alla Commissione da tali direttive, né i poteri conferiti al Consiglio dalla direttiva 93/6/CEE.
(8) Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha approvato questo approccio su quattro livelli nel settore dei valori mobiliari sulla base di una dichiarazione solenne fatta lo stesso giorno di fronte al Parlamento dalla Commissione e sulla base della lettera del 2 ottobre 2001 indirizzata dal commissario per il mercato interno al presidente della commissione per i problemi economici e monetari in merito alle salvaguardie del ruolo del Parlamento europeo in questa procedura. Nella sua risoluzione del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione di alcuni aspetti di tale approccio ai settori bancario e assicurativo, fermo restando un chiaro impegno da parte del Consiglio di garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
(9) L'impegno preso dalla Commissione in merito alla legislazione sui valori mobiliari con le menzionate dichiarazione del 5 febbraio 2002 e lettera del 2 ottobre 2001 dovrebbe essere completato da garanzie sufficienti in merito ad un equilibrio istituzionale appropriato.
(10) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare, per gli altri comparti dei servizi finanziari, misure basate sulla relazione finale del comitato dei saggi.
(11) Sono necessarie salvaguardie per quanto riguarda l'estensione dell'approccio su quattro livelli anche perché le istituzioni dell'Unione europea non godono ancora di una vasta esperienza pratica dell'approccio su quattro livelli Lamfalussy. Inoltre, la prima e la seconda relazione interlocutoria del gruppo di controllo interistituzionale che controlla la procedura Lamfalussy contengono talune osservazioni e critiche in merito al funzionamento del processo.
(12) La velocità dell'adozione della legislazione e la qualità della legislazione stessa rappresentano obiettivi fondamentali della procedura Lamfalussy. Il successo della procedura dipende più dalla volontà politica dei partner istituzionali di creare un quadro appropriato per l'adozione della legislazione che dall'accelerazione della creazione delle pertinenti disposizioni tecniche delegate. Inoltre, un'enfasi eccessiva sulla velocità di creazione delle disposizioni delegate potrebbe creare problemi significativi in merito alla qualità delle disposizioni stesse.
(13) L'estensione della procedura Lamfalussy non reca pregiudizio a eventuali decisioni riguardanti l'organizzazione del controllo a livello europeo.
(14) A tal fine, per quanto riguarda il settore bancario, occorre adattare il ruolo del comitato consultivo bancario istituito dalla direttiva 2000/12/CE.
(15) Per rispecchiare tale modifica del suo ruolo il comitato consultivo bancario dovrebbe essere sostituito dal «comitato bancario europeo».
(16) Le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2000/12/CE sono misure di portata generale e dovrebbero essere adottate secondo l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).
(17) Le misure di esecuzione adottate non dovrebbero modificare le disposizioni essenziali delle direttive.
(18) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione di un progetto di misure di esecuzione che consenta di valutarle ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, tale periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione riesamina il progetto di misure di esecuzione.
(19) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi: la necessità di garantire la fiducia nei mercati finanziari da parte degli investitori promuovendo elevati standard di trasparenza in tali mercati; la necessità di fornire agli investitori un'ampia gamma di investimenti concorrenziali e un livello di informazione e tutela adattato alle loro rispettive circostanze; l'esigenza di garantire che autorità di regolamentazione indipendenti applichino coerentemente le norme, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la criminalità economica; la necessità di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con tutti i partecipanti del mercato e con il Parlamento europeo e il Consiglio; la necessità di incoraggiare l'innovazione nei mercati finanziari che devono essere dinamici ed efficienti; la necessità di garantire l'integrità del mercato mediante un controllo ravvicinato e reattivo dell'innovazione finanziaria; l'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentarne l'accessibilità; l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per i partecipanti del mercato (incluse le piccole e medie imprese e i piccoli investitori)
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