Commission Directive 2005/80/EC of 21 November 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes II and III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)

Coming into Force25 November 2005
End of Effective Date11 July 2013
Celex Number32005L0080
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/80/oj
Published date21 November 2006
Date21 November 2005
L_2005303IT.01003201.xml
22.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 303/32

DIRETTIVA 2005/80/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 4, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico dei prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), vieta l’impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) delle categorie 1, 2 e 3 di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (3), ma consente l’impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori «SCCNFP», sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo «SCCP» dalla decisione 2004/210/CE della Commissione (4).
(2) La direttiva 67/548/CEE è stata modificata dalla direttiva 2004/73/CE ed occorre quindi adottare provvedimenti tali da rendere le disposizioni della direttiva 76/768/CEE conformi a quelle della direttiva 67/548/CEE.
(3) Dato che talune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE non figurano ancora sull’elenco dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE devono essere incluse anche nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate da SCCP e ritenute accettabili per l’impiego nei prodotti cosmetici.
(4) Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ed elencate nell’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE vanno cancellate, poiché figurano ora nell’elenco dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE e di conseguenza non possono essere impiegate nei prodotti cosmetici.
(5) La direttiva 2004/93/CE della Commissione (5) dispone l’inclusione nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE di talune sostanze già elencate in detto allegato. Per motivi di chiarezza l’allegato in questione va pertanto modificato.
(6) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(7) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 22 agosto 2006, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 22 novembre 2006.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/52/CE della Commissione (GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9).

(2) GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 26.

(3) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(4) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(5) GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1) L’allegato II è modificato come segue:
a) sono eliminate le voci di cui ai numeri d’ordine 615 e 616;
b) la voce di cui al numero d’ordine 687 è sostituita dalla dicitura seguente:
«687. dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2)»;
c) sono aggiunti i seguenti numeri d’ordine da 1137 a 1211:
N. d’ordine Denominazione chimica N. CAS n. CE
«1137 nitrito di isobutile 542-56-3
1138 isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene) 78-79-5
1139 1-bromopropano n-bromuro di propile 106-94-5
1140 cloroprene (stabilizzato) (2-clorobuta-1,3-diene) 126-99-8
1141 1,2-tricloropropano 96-18-4
1142 etilenglicol dimetiletere (EGDME) 110-71-4
1143 dinocap (ISO) 39300-45-3
1144 diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) (1) e (2-metil-m-fenilendiamina) (2) metil-m-fenilendiammina 25376-45-8
1145 p-clorobenzotricloruro 5216-25-1
1146 difeniletere, ottabromoderivato 32536-52-0
1147 1,2-bis(2-metossietossi)etano trietilenglicol dimetiletere (TEGDME) 112-49-2
1148 tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide 61571-06-0
1149 4,4′-bis(dimetilamino)benzofenone
...

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