Council Directive 79/117/EEC of 21 December 1978 prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances

Coming into Force22 December 1978
End of Effective Date13 June 2011
Celex Number31979L0117
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj
Published date08 February 1979
Date21 December 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 33, 8 February 1979
EUR-Lex - 31979L0117 - IT

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0036 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0168
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0168
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0126


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

( 79/117/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la produzione vegetale ha una funzione di grande importanza nella Comunità economica europea ;

considerando che tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi e da malerbe e che è pertanto indispensabile proteggerla contro tali rischi onde evitare una diminuzione delle rese e contribuire nel contempo alla sicurezza degli approvvigionamenti ;

considerando che uno dei principali mezzi per proteggere le piante e i prodotti vegetali e per incrementare la produttività dell ' agricoltura è l ' impiego di prodotti fitosanitari ;

considerando che tali prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti favorevoli sulla produzione vegetale ; che essi comportano anche rischi per l ' uomo e per l ' ambiente , trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi ;

considerando che l ' impiego totale o parziale di taluni prodotti fitosanitari comporta rischi particolarmente seri , tanto da non poter essere più a lungo tollerato ;

considerando che gli Stati membri hanno non solo disciplinato l ' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari , ma altresì previsto , per taluni di essi , restrizioni o divieti d ' impiego applicabili anche alla loro commercializzazione ;

considerando che esistono differenze tra le disposizioni in materia dei vari Stati membri e che tali differenze rappresentano un ostacolo agli scambi che incide direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è quindi opportuno eliminare tali ostacoli armonizzando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative esistenti negli Stati membri ;

considerando che appare giustificato ammettere come principio fondamentale il divieto di tutti i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che , anche se correttamente usate per lo scopo voluto , presentano o rischiano di presentare effetti nocivi per la salute dell ' uomo o degli animali , o effetti sfavorevoli non accettabili per l ' ambiente ;

considerando che , per numerosi prodotti di questo genere , possono essere tuttavia consentite talune deroghe a livello nazionale , limitatamente a particolari impieghi giustificati da motivi di carattere ecologico e tali da comportare un rischio minore rispetto agli altri impieghi precedentemente consentiti ;

considerando che tali deroghe dovrebbero essere gradualmente abolite via via che divengono disponibili trattamenti meno pericolosi ; che , per talune di esse , è prevista quindi a tal fine una data limite ;

considerando che è d ' altra parte necessario riconoscere agli Stati membri , subordinatamente a determinate condizioni , il diritto di sospendere...

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