Council Directive 79/117/EEC of 21 December 1978 prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances
Coming into Force | 22 December 1978 |
End of Effective Date | 13 June 2011 |
Celex Number | 31979L0117 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj |
Published date | 08 February 1979 |
Date | 21 December 1978 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 33, 8 February 1979 |
Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0036 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0168
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0168
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0126
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1978
relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
( 79/117/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la produzione vegetale ha una funzione di grande importanza nella Comunità economica europea ;
considerando che tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi e da malerbe e che è pertanto indispensabile proteggerla contro tali rischi onde evitare una diminuzione delle rese e contribuire nel contempo alla sicurezza degli approvvigionamenti ;
considerando che uno dei principali mezzi per proteggere le piante e i prodotti vegetali e per incrementare la produttività dell ' agricoltura è l ' impiego di prodotti fitosanitari ;
considerando che tali prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti favorevoli sulla produzione vegetale ; che essi comportano anche rischi per l ' uomo e per l ' ambiente , trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi ;
considerando che l ' impiego totale o parziale di taluni prodotti fitosanitari comporta rischi particolarmente seri , tanto da non poter essere più a lungo tollerato ;
considerando che gli Stati membri hanno non solo disciplinato l ' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari , ma altresì previsto , per taluni di essi , restrizioni o divieti d ' impiego applicabili anche alla loro commercializzazione ;
considerando che esistono differenze tra le disposizioni in materia dei vari Stati membri e che tali differenze rappresentano un ostacolo agli scambi che incide direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;
considerando che è quindi opportuno eliminare tali ostacoli armonizzando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative esistenti negli Stati membri ;
considerando che appare giustificato ammettere come principio fondamentale il divieto di tutti i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che , anche se correttamente usate per lo scopo voluto , presentano o rischiano di presentare effetti nocivi per la salute dell ' uomo o degli animali , o effetti sfavorevoli non accettabili per l ' ambiente ;
considerando che , per numerosi prodotti di questo genere , possono essere tuttavia consentite talune deroghe a livello nazionale , limitatamente a particolari impieghi giustificati da motivi di carattere ecologico e tali da comportare un rischio minore rispetto agli altri impieghi precedentemente consentiti ;
considerando che tali deroghe dovrebbero essere gradualmente abolite via via che divengono disponibili trattamenti meno pericolosi ; che , per talune di esse , è prevista quindi a tal fine una data limite ;
considerando che è d ' altra parte necessario riconoscere agli Stati membri , subordinatamente a determinate condizioni , il diritto di sospendere...
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