Comunicazioni sulla GU nº T-868/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2020

Resolution DateFebruary 14, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-868/19

Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 - Nouryon Industrial Chemicals and Others / Commissione

(Causa T-868/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Nouryon Industrial Chemicals BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Knoell NL BV (Maarssen, Paesi Bassi), Grillo-Werke AG (Duisburg, Germania), PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (rappresentanti: R. Cana, G. David, lawyers, e Z. Romata, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione impugnata nella sua interezza;

condannare la convenuta alle spese processuali; e

adottare qualsiasi ulteriore provvedimento di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare la decisione della Commissione del 16 ottobre 2019 sul controllo di conformità di una registrazione di dimetil-etere, richiesto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche alla Commissione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 1 .

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e violato l’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento REACH 2 nell’adottare la decisione controversa al fine di coprire aspetti in relazione ai quali il comitato degli Stati membri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (la “Agenzia”) aveva raggiunto un accordo unanime, mentre l’articolo 51, paragrafo 7, del REACH consente alla Commissione di adottare una decisione solo quando il comitato dell’Agenzia “non riesce a giungere a un accordo unanime”.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH, in quanto testare il dimetil-etere (la “sostanza”) alle concentrazioni imposte dalla decisione impugnata non è tecnicamente possibile e contrasta con i metodi di test prescritti dai provvedimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione richiedendo test non atti a generare informazioni rilevanti sulla sostanza.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di...

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