Comunicazioni sulla GU nº T-885/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2020

Resolution DateFebruary 14, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-885/19

Ricorso proposto il 25 dicembre 2019 - Aquind e a. / Commissione

(Causa T-885/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Aquind SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, Solicitors, e E. White, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la misura contestata, vale a dire il regolamento delegato nella misura in cui rimuove AQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione;

in alternativa, annullare il regolamento delegato nella sua interezza; e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il regolamento delegato della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nella parte relativa all’elenco di progetti di interesse comune dell'Unione.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere sette motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente alla rimozione di ACQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione.

In violazione dell’obbligo di motivazione, il regolamento delegato non contiene né fa rinvio ad alcuna motivazione per quanto riguarda la rimozione di ACQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione e alle ricorrenti non è stato indicato alcun motivo per tale rimozione.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei requisiti sostanziali e procedurali ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 1 [il cosiddetto “regolamento TEN-E” (Trans-European Energy Networks; infrastrutture energetiche transeuropee)] ed in particolare dell’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo.

La creazione dell’elenco di progetti di interesse comune dell'Unione ai fini del regolamento delegato non è avvenuta in conformità ai requisiti di cui al regolamento TEN-E.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia.

La rimozione di ACQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione e la mancanza di qualsiasi motivazione per siffatta rimozione violano gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia riguardanti la creazione di condizioni stabili, eque e trasparenti ed il riconoscimento di un trattamento giusto ed equo agli investimenti.

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