Comunicazioni sulla GU nº T-652/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 08, 2019

Resolution DateNovember 08, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-652/19

Ricorso proposto il 26 settembre 2019 - Elevolution Engenharia / Commissione

(Causa T-652/19)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Elevolution - Engenharia SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer e C. García Fernández, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e annullare in toto la decisione;

- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’errore, quanto ai presupposti di fatto, contenuto nella decisione della Commissione europea del 12 luglio 2019, adottata dal direttore in carica della direzione generale della cooperazione internazionale e dello sviluppo (DEVCO), documento Ares(2019)4611765 - 16/07/2019, che esclude la ricorrente, per un periodo di tre anni, da procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal FES nell’ambito del regolamento del Consiglio (UE) n. 2015/323, disponendo inoltre la pubblicazione sul sito web della Commissione dell’informazione relativa all’esclusione:

La ricorrente ritiene che la Commissione, nella sua decisione, sia incorsa in errore quanto ai presupposti di fatto, in particolare per quanto riguarda i ritardi nell’esecuzione dei lavori, ritardi che non possono essere imputati alla ricorrente. La procedura di conciliazione prevista nel contratto avrebbe dovuto essere conclusa e non si può imputare alla ricorrente il fatto che non si sia costituito il tribunale arbitrale.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione e sul vizio di violazione di legge, in particolare dell’articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto a una buona amministrazione:

La decisione è viziata da un difetto di motivazione, poiché non consente alla ricorrente di conoscere l’analisi e le conclusioni risultanti dalla procedura previa obbligatoria in contraddittorio, condotta dal gruppo di esperti previsto dal regolamento finanziario. Dal momento che non tiene conto della procedura previa in contraddittorio, non facendo alcun riferimento ai risultati della medesima, la decisione è altresì inficiata dal vizio di violazione di legge, mettendo in questione e non osservando...

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