Sentenze nº T-40/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 25, 2020

Resolution DateJune 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-40/16

Ricorso di annullamento - Articolo 263 TFUE - Norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il segretariato generale del Parlamento - Tirocinante disabile - Indennità supplementare di invalidità - Diniego - Presupposti per la concessione dell’importo supplementare previsto per i tirocinanti disabili - Errore di diritto

Nella causa T-40/16,

MU, rappresentato da A. Bruno, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da J. Van Pottelberge, J. Steele ed E. Paladini, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Parlamento dell’11 dicembre 2015 che ha negato il pagamento dell’importo supplementare previsto per i tirocinanti disabili dall’articolo 24, paragrafo 9, delle norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il segretariato generale del Parlamento,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh e T. Pynnä (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il ricorrente, MU, ha svolto un tirocinio nell’ambito del programma «Schuman» presso il Parlamento europeo dal 1° ottobre 2015 al 29 febbraio 2016. A tale titolo, egli ha percepito una borsa dal Parlamento.

2 Il 15 ottobre 2015 egli ha presentato una domanda di concessione di un pagamento supplementare per i tirocinanti disabili (in prosieguo: il «pagamento supplementare»), conformemente all’articolo 24, paragrafo 9, delle norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il segretariato generale del Parlamento del 1° febbraio 2013 (in prosieguo: le «norme interne»).

3 L’articolo 24, paragrafo 9, delle norme interne prevede quanto segue:

Su presentazione di idonei documenti giustificativi, il tirocinante disabile può ricevere un indennizzo supplementare fino al 50% dell’importo della borsa percepita. Qualora l’autorità competente decida di accordare tale pagamento supplementare, ne fissa la durata, se del caso, previa consultazione del servizio medico

.

4 Nell’ambito dell’attuazione delle norme interne nel caso di tirocinanti disabili, il direttore generale della Direzione generale del Personale ha adottato, il 4 febbraio 2014, una decisione quadro relativa alla concessione di un’indennità supplementare ai tirocinanti con disabilità (in prosieguo: la «decisione del 4 febbraio 2014»), la quale dispone, in particolare, quanto segue:

La percentuale di disabilità è convalidata o stabilita dal medico di fiducia del Parlamento europeo, a seconda che egli si basi su un certificato nazionale o su un parere circostanziato del medico curante del tirocinante interessato. Egli valuta il grado di disabilità riferendosi alla “tabella di riferimento europea per la valutazione del danno psicofisico a fini medici”.

Se viene stabilito, sulla base di detta tabella, che la disabilità fisica o mentale del tirocinante è superiore o uguale al 50%, il pagamento di un’indennità supplementare, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 9, della regolamentazione interna relativa ai tirocini, è concesso d’ufficio per tutta la durata del tirocinio e senza presentazione di documenti giustificativi.

Se viene stabilito che la disabilità fisica del tirocinante è superiore o pari al 30%, ma inferiore al 50%, oppure che la sua disabilità mentale è superiore o pari al 20% ma inferiore al 50%, la concessione di tale indennità è accordata sulla base di spese specifiche rese necessarie dalla natura della disabilità.

(...)

.

5 Il ricorrente ha presentato all’Ufficio tirocini del Parlamento un «certificato nazionale» rilasciato dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Italia), attestante che il collegio di medici che aveva esaminato il suo caso gli riconosceva un’invalidità civile del 70%.

6 Con messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2015, l’Ufficio tirocini del Parlamento ha informato il ricorrente che egli non aveva diritto al pagamento supplementare. A tale messaggio era allegato un parere del servizio medico del Parlamento, il quale concludeva, contrariamente a quello redatto dall’INPS, che il ricorrente era affetto da una disabilità di minore entità, e precisamente da una disabilità fisica inferiore al 30% o da una disabilità mentale inferiore al 20%.

7 Con messaggio di posta elettronica del 17 novembre 2015, il ricorrente, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, delle norme interne, ha presentato al capo dell’unità «Assunzione e trasferimento del personale» una richiesta...

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