Comunicazioni sulla GU nº T-150/20 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2020

Resolution DateMay 08, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-150/20

Ricorso proposto il 24 marzo 2020 - Tartu Agro / Commissione (Causa T-150/20)Lingua processuale: l’estonePartiRicorrente: AS Tartu Agro (rappresentanti: T. Järviste, T. Kaurov, M. Peetsalu e M. A. R. Valberg, avvocati)Convenuta: Commissione europeaConclusioniLa ricorrente chiede che il Tribunale voglia:dichiarare il presente ricorso ricevibile;annullare la decisione della Commissione, del 24 gennaio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.39182 (2017/C), riguardante la concessione di un presunto aiuto di Stato illegale alla Tartu Agro;condannare la Commissione alle spese.Motivi e principali argomentiA sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti otto motivi.Il presente ricorso è ricevibile.-Il presente ricorso è ricevibile poiché, secondo la decisione impugnata, la ricorrente è la presunta beneficiaria dell’aiuto. Pertanto tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.La Commissione ha fondamentalmente violato disposizioni di diritto sostanziale e processuale allorché ha valutato se l’operazione fosse conforme al mercato sulla base della procedura di gara d’appalto, non ha soddisfatto l’onere della prova a suo carico ed ha interpretato erroneamente i fatti.-La Commissione avrebbe dovuto considerare il contesto temporale del momento della conclusione del contratto di affitto, le considerazioni economiche di allora e i criteri interpretativi applicabili in tale momento.-La Commissione è giunta erroneamente alla conclusione che la procedura di gara non fosse conforme ai requisiti che garantiscono condizioni di mercato, poiché le condizioni della gara d’appalto consentivano, nel complesso, di massimizzare l’utile per lo Stato.La Commissione ha fondamentalmente violato disposizioni di diritto sostanziale e processuale allorché ha verificato se il canone di affitto concordato nel contratto di affitto corrispondesse alle condizioni di mercato, ha violato le regole sull’onere della prova nella verifica dell’esistenza di un aiuto di Stato ed ha interpretato erroneamente i fatti.-La Commissione ha dichiarato l’esistenza di un aiuto di Stato sulla base di dati irrilevanti e incompleti. Essa avrebbe dovuto riconoscere che gli investimenti nel miglioramento del suolo, i costi per la manutenzione del suolo e il miglioramento della qualità dei terreni rientravano a pieno titolo nell’affitto. -La Commissione ha erroneamente trascurato la circostanza che il vantaggio economico asseritamente derivante dal contratto...

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