Comunicazioni sulla GU nº T-640/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 15, 2019
Resolution Date | November 15, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-640/19 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2019 - Sasol Germany e a./ECHA
(Causa T-640/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Sasol Germany GmbH (Amburgo, Germania), SI Group - Béthune (Béthune, Francia), BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui include il 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inserzione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione di criteri per l’interferenza endocrina e l’approccio basato sul peso delle prove in quanto la convenuta non ha dimostrato che sussiste una prova scientifica di probabili gravi effetti sulla salute umana o l’ambiente.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente il «livello di preoccupazione equivalente», in quanto
in primo luogo, la valutazione del «livello di preoccupazione equivalente» richiesta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 non ha preso in considerazione fattori diversi da quelli relativi ai pericoli derivanti dalle proprietà intrinseche della sostanza e non ha tenuto conto di fattori, quali la biodegradabilità del PTBP, che erano necessari per la valutazione (o erano basati su mere congetture);
in secondo luogo, lo Stato membro proponente, ossia la Germania, si è basato su dati inaffidabili e su una lettura incrociata non fondata delle proprietà di un’altra sostanza;
in terzo luogo, la decisione impugnata sostiene che il PTBP era equivalente ad una sostanza CMR (cancerogena, mutagena o tossica) senza una valutazione scientifica a fondamento.
Terzo motivo...
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