Sentenze nº T-401/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 09, 2020

Resolution DateSeptember 09, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-401/16

Regime linguistico - Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di investigatori e di capi gruppo - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca - Test eliminatorio di comprensione linguistica in inglese - Lingua di comunicazione - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Giustificazione - Interesse del servizio - Proporzionalità

Nelle cause riunite T-401/16 e T-443/16,

Regno di Spagna, rappresentato da S. Centeno Huerta, in qualità di agente,

ricorrente nella causa T-401/16,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente nella causa T-443/16,

contro

Commissione europea, rappresentata, nella causa T-401/16, da G. Gattinara, D. Milanowska e N. Ruiz García e, nella causa T-443/16, da G. Gattinara e D. Milanowska, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) per i seguenti profili: «1 - Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione - 2 - Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte», ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori incaricati delle seguenti funzioni: «Investigatori (AD 9): capi gruppo» (GU 2016, C 187 A, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, D. Gratsias (relatore) e M. Kancheva, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito delle udienze del 5 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti all’origine della controversia

    1 Il 26 maggio 2016, l’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO), creato in virtù della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002 (GU 2002, L 197, pag. 53), ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) per i seguenti profili: «1 - Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione - 2 - Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte», ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori incaricati delle seguenti funzioni: «Investigatori (AD 9): capi gruppo» (GU 2016, C 187 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando impugnato»). Come viene precisato in tale bando, la Commissione europea, «principalmente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode» (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999 (GU 1999, L 136, pag. 20), avrebbe attinto dagli elenchi suddetti per assumere nuovi funzionari dell’Unione europea.

    2 Nell’introduzione del bando impugnato viene altresì indicato che quest’ultimo, unitamente alle Disposizioni generali relative ai concorsi generali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 febbraio 2015 (GU 2015, C 70 A, pag. 1; in prosieguo: le «Disposizioni generali»), costituisce il quadro giuridico vincolante che disciplina le procedure di selezione in questione. Tuttavia, viene ivi precisato che l’allegato II delle Disposizioni generali, intitolato «Orientamenti generali del collegio dei capi dei servizi amministrativi relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO», non si applica alle procedure di selezione in questione ed è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II del bando impugnato.

    3 Il punto 1.3 delle Disposizioni generali contiene una sezione intitolata «Conoscenze linguistiche», in cui è indicato quanto segue:

    A seconda del concorso, sarà chiesto di dimostrare la conoscenza delle lingue ufficiali dell’[Unione europea] (…). Di norma, occorre avere una conoscenza approfondita [livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)] di una lingua ufficiale dell’[Unione] e una conoscenza soddisfacente (livello B2 del QCER) di un’altra di queste lingue, ma il bando di concorso può imporre (...) condizioni più rigorose (in particolare nel caso dei profili per linguisti). Salvo indicazione contraria nel bando di concorso, la scelta della seconda lingua è in genere limitata al francese, all’inglese o al tedesco (…).

    Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione europea, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e quelle che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli.

    Le opzioni relative alla seconda lingua nei concorsi generali sono definite in base all’interesse del servizio, che richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.

    Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra i candidati, tutti i partecipanti ai concorsi - compresi coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette - devono sostenere [alcune] prove nella loro seconda lingua, scelta tra queste tre lingue. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente assai simile a quello in cui dovranno lavorare. Ciò non pregiudica la possibilità di una successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari

    .

    4 Nella parte del bando impugnato intitolata «Condizioni di ammissione», la quale stabilisce i requisiti che le persone interessate devono soddisfare al momento della convalida della loro candidatura, si richiede, a titolo delle condizioni specifiche di ammissione, «almeno il livello C1 [del QCER] in una delle 24 lingue ufficiali dell’[Unione]» - lingua questa che viene designata come «lingua 1» del concorso -, e «almeno il livello B2 [del QCER] in francese, inglese o tedesco». Questa seconda lingua, designata come la «lingua 2» del concorso, deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua scelta dal candidato come lingua 1.

    5 In questa stessa parte, il bando impugnato precisa quanto segue:

    Per essere assunti nei due concorsi è richiesta una buona conoscenza dell’inglese (parlato e scritto). L’inglese è la principale lingua utilizzata dagli investigatori che operano nel settore della lotta alla corruzione e/o alla criminalità finanziaria in un contesto internazionale. Una buona padronanza dell’inglese è pertanto essenziale sia per tenere presentazioni e partecipare a dibattiti sia per redigere relazioni, ai fini di una cooperazione efficace e di un valido scambio di informazioni con le autorità nazionali di Stati membri e paesi terzi

    .

    6 Nella medesima parte del bando impugnato si stabilisce altresì che «[i]l modulo di candidatura va compilato in francese, inglese o tedesco».

    7 Inoltre, nella stessa parte del bando impugnato si dichiara che «[l]a seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il francese, l’inglese e il tedesco», che «[s]ono queste le principali lingue di lavoro della Commissione e [che], nell’interesse del servizio, i neoassunti devono essere immediatamente in grado di lavorare e di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in almeno una di queste lingue». A tal fine, «[p]er ulteriori informazioni sulle lingue richieste per questi concorsi» i candidati vengono invitati a fare riferimento all’allegato II del bando impugnato, intitolato «Giustificazione del regime linguistico per le presenti procedure di selezione».

    8 L’allegato II del bando impugnato contiene una parte introduttiva composta da sei commi, seguita da tre punti, il primo dei quali è intitolato «Giustificazione della scelta delle lingue per ciascuna procedura di selezione», il secondo «Criteri per scegliere le lingue delle singole procedure di selezione» e il terzo «Lingue di comunicazione».

    9 La parte introduttiva dell’allegato II del bando impugnato è così formulata:

    I presenti concorsi sono concorsi specialistici indetti al fine di assumere investigatori e capi di gruppi di investigatori. I requisiti definiti nell[a parte] “CONDIZIONI DI AMMISSIONE” del presente bando sono in linea con i requisiti principali delle istituzioni dell’[Unione] in termini di competenze, esperienze e conoscenze specialistiche, e con la necessità che i nuovi assunti siano in grado di lavorare in modo efficace, in particolare insieme ad altri membri del personale.

    Per questo motivo, i candidati sono tenuti a scegliere la loro seconda lingua di concorso tra un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione. Tale limitazione è dovuta anche a vincoli di bilancio e operativi e deriva dalla natura stessa dei metodi di selezione dell’EPSO descritti di seguito ai punti 1, 2 e 3. I requisiti linguistici per i presenti concorsi sono stati decisi dal consiglio di amministrazione dell’EPSO, che ha tenuto conto di tali fattori e di altri requisiti specifici legati alla natura delle funzioni da svolgere e alle esigenze specifiche della Commissione (…).

    Lo scopo principale dei presenti concorsi è creare una riserva di amministratori per eventuali assunzioni presso la Commissione (…). È fondamentale che, una volta assunti, gli amministratori siano immediatamente operativi e in grado di comunicare con i colleghi e i superiori gerarchici. Alla luce dei criteri...

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