Sentenze nº T-437/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 09, 2020

Resolution DateSeptember 09, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-437/16

Regime linguistico - Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nel settore dell’audit - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca - Lingua di comunicazione - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Giustificazione - Interesse del servizio - Proporzionalità

Nella causa T-437/16,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e D. Milanowska, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/322/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) (GU 2016, C 171 A, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, D. Gratsias (relatore) e M. Kancheva, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti all’origine della controversia

    1 Il 12 maggio 2016, l’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO), creato in virtù della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002 (GU 2002, L 197, pag. 53), ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/322/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) (GU 2016, C 171 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando impugnato»). Come viene precisato in tale bando, le istituzioni dell’Unione europea, «soprattutto la Commissione europea a Bruxelles e la Corte dei conti europea a Lussemburgo», avrebbero attinto dagli elenchi suddetti per assumere nuovi funzionari dell’Unione.

    2 Nell’introduzione del bando impugnato viene altresì indicato che quest’ultimo, unitamente alle Disposizioni generali relative ai concorsi generali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 febbraio 2015 (GU 2015, C 70 A, pag. 1; in prosieguo: le «Disposizioni generali»), costituisce il quadro giuridico vincolante che disciplina la procedura di selezione in questione. Tuttavia, viene ivi altresì precisato che l’allegato II delle Disposizioni generali, intitolato «Orientamenti generali del collegio dei capi dei servizi amministrativi relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO», non si applica alla procedura di selezione in questione ed è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II del bando impugnato.

    3 Il punto 1.3 delle Disposizioni generali contiene una sezione intitolata «Conoscenze linguistiche», in cui è indicato quanto segue:

    A seconda del concorso, sarà chiesto di dimostrare la conoscenza delle lingue ufficiali dell’[Unione europea] (…). Di norma, occorre avere una conoscenza approfondita [livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)] di una lingua ufficiale dell’[Unione] e una conoscenza soddisfacente (livello B2 del QCER) di un’altra di queste lingue, ma il bando di concorso può imporre (...) condizioni più rigorose (in particolare nel caso dei profili per linguisti). Salvo indicazione contraria nel bando di concorso, la scelta della seconda lingua è in genere limitata al francese, all’inglese o al tedesco (…).

    Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione europea, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e quelle che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli.

    Le opzioni relative alla seconda lingua nei concorsi generali sono definite in base all’interesse del servizio, che richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.

    Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra i candidati, tutti i partecipanti ai concorsi - compresi coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette - devono sostenere [alcune] prove nella loro seconda lingua, scelta tra queste tre lingue. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente assai simile a quello in cui dovranno lavorare. Ciò non pregiudica la possibilità di una successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari

    .

    4 Nella parte del bando impugnato intitolata «Condizioni di ammissione», la quale stabilisce i requisiti che le persone interessate devono soddisfare al momento della convalida della loro candidatura, si richiede, a titolo delle condizioni specifiche di ammissione, «almeno il livello C1 [del QCER] in una delle 24 lingue ufficiali dell’[Unione]» - lingua questa che viene designata come «lingua 1» del concorso -, e «almeno il livello B2 [del QCER] in francese, inglese o tedesco». Questa seconda lingua, designata come la «lingua 2» del concorso, deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua scelta dal candidato come lingua 1.

    5 Nella medesima parte del bando impugnato si precisa altresì che «[l]’atto di candidatura deve essere compilato in francese, inglese, o tedesco».

    6 Sempre in questa parte del bando impugnato si dichiara che «[l]a seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il francese, l’inglese, o il tedesco», che «[q]ueste sono le principali lingue di lavoro delle istituzioni dell’[Unione] e [che], nell’interesse del servizio, i neoassunti devono essere immediatamente in grado di lavorare e di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in almeno una di queste lingue». A tal fine, «[p]er ulteriori informazioni sulle lingue richieste per questo concorso» i candidati vengono invitati a far riferimento all’allegato II del bando impugnato, intitolato «Giustificazione del regime linguistico per la presente procedura di selezione».

    7 L’allegato II del bando impugnato contiene una parte introduttiva composta da sei commi, seguita da tre punti, il primo dei quali è intitolato «Giustificazione della scelta delle lingue per ciascuna procedura di selezione», il secondo «Criteri per scegliere le lingue delle singole procedure di selezione» e il terzo «Lingue di comunicazione».

    8 La parte introduttiva dell’allegato II del bando impugnato è così formulata:

    Il presente concorso è un concorso specialistico indetto al fine di assumere amministratori nel settore dell’audit. I requisiti definiti nell[a parte] “CONDIZIONI DI AMMISSIONE” del presente bando sono in linea con il fabbisogno delle istituzioni dell’[Unione] di competenze specialistiche e con la necessità che i nuovi assunti siano in grado di lavorare in modo efficace insieme agli altri membri del personale.

    Per questo motivo, si richiede ai candidati di scegliere la loro seconda lingua di concorso tra un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione. Tale limitazione è dovuta anche a vincoli di bilancio e operativi e deriva dalla natura stessa dei metodi di selezione dell’EPSO descritti di seguito ai punti 1, 2 e 3. I requisiti linguistici per il presente concorso sono stati decisi dal consiglio di amministrazione dell’EPSO, che ha tenuto conto di tali fattori e di altri requisiti specifici legati alla natura delle funzioni da svolgere e alle esigenze specifiche delle istituzioni dell’[Unione] interessate.

    Lo scopo principale del presente concorso è creare una riserva di amministratori per eventuali assunzioni presso la Commissione europea e, in misura più ristretta, presso la Corte dei conti europea. È fondamentale che, una volta assunti, gli amministratori siano immediatamente operativi e in grado di comunicare con i colleghi e i superiori gerarchici. Alla luce dei criteri relativi all’uso delle lingue nelle procedure di selezione dell’[Unione] descritti al punto 2, le istituzioni dell’UE ritengono che il francese, l’inglese e il tedesco costituiscano l’opzione più appropriata per la scelta della seconda lingua nel presente concorso.

    Dato che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue più parlate, tradotte e usate nelle comunicazioni amministrative dal personale delle istituzioni europee, i candidati devono presentare almeno una di esse tra le due lingue obbligatorie del concorso.

    Si ritiene inoltre che la padronanza del francese, dell’inglese o del tedesco sia essenziale per analizzare la situazione delle entità controllate, fare presentazioni, partecipare a discussioni e scrivere relazioni, oltre che per garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con i servizi oggetto dell’audit e le autorità competenti.

    I candidati devono utilizzare la loro seconda lingua di concorso (francese, inglese e tedesco) per compilare l’atto di candidatura elettronico e l’EPSO deve utilizzare queste tre lingue per le comunicazioni generali ai candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido e per le comunicazioni riguardanti alcune prove descritte al punto 3

    .

    9 Il punto 1 dell’allegato II del bando impugnato, intitolato «Giustificazione della scelta delle lingue per ciascuna procedura di selezione», enuncia quanto segue:

    Le istituzioni dell’[Unione] ritengono che la decisione in merito alle lingue specifiche da utilizzare in ogni singola procedura...

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