Comunicazioni sulla GU nº T-613/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 22, 2019

Resolution DateNovember 22, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-613/19

Ricorso proposto il 10 settembre 2019 - ENIL Brussels Office e a. / Commissione

(Causa T-613/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office) (Bruxelles, Belgio), Validity Foundation (Budapest, Ungheria), Center for Independent Living - Sofia (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: B. Van Vooren e Ł. Gorywoda, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare un atto della Commissione europea che nega l’interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti connessi all’invito a presentare proposte BG16RFOP001-5.002 «Sostegno alla deistituzionalizzazione di servizi per anziani e persone con disabilità» nell’ambito dell’asse prioritario 5 «Infrastrutture sociali regionali» del programma operativo «Regioni in crescita»;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che le norme sulla legittimazione a impugnare un atto illegittimo delle istituzioni dell’Unione sono discriminatorie per motivi relativi alla disabilità, in combinato disposto con il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.

I ricorrenti sostengono che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prevede la possibilità di un’azione da parte di terzi e che essi sono sufficientemente rappresentativi per proporre un’azione diretta a difendere le persone che non sono in grado di difendersi da sole contro la discriminazione derivante dalla decisione della Commissione di non interrompere i termini di pagamento o di non sospendere i pagamenti connessi all’invito a presentare proposte in questione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’atto impugnato pregiudica la posizione giuridica di un gruppo chiaramente identificato di persone che non sono in grado di difendersi da sole dinanzi a un giudice. Il presente motivo si suddivide in due parti:

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