Comunicazioni sulla GU nº T-162/20 of Tribunal General de la Unión Europea, May 29, 2020

Resolution DateMay 29, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-162/20

Ricorso proposto il 28 marzo 2020 - UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands) / EFSA

(Causa T-162/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: UPL Europe Ltd (Warrington Cheshire, Regno Unito), Indofil Industries (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») del 28 gennaio 2020, notificata alle ricorrenti il 29 gennaio 2020, avente a oggetto l’esame della richiesta di riservatezza effettuata in relazione a talune parti della conclusione dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva mancozeb come antiparassitario (in prosieguo: la «decisione impugnata»); e

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione procedurale dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 della Commissione 1 : la decisione impugnata è stata adottata sulla base di errori procedurali di fatto e di diritto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione sostanziale dell’articolo 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 della Commissione: la decisione impugnata è stata adottata sulla base di errori sostanziali di fatto e di diritto.

Terzo motivo, vertente sull’errata applicazione degli articoli 38, 39 e 40 del regolamento n. 178/2002 2 : la convenuta interpreta e applica erroneamente le disposizioni sulla riservatezza previste dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento 178/2002.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 3 : la convenuta ha violato l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 decidendo di pubblicare le informazioni che le ricorrenti avevano chiesto di stralciare, il che potrebbe pregiudicare i loro interessi commerciali.

Quinto motivo, vertente su un difetto di competenza: la convenuta ha ecceduto i propri poteri in quanto l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è la sola autorità legalmente competente per la classificazione o la riclassificazione delle sostanze, come stabilito dal regolamento n.1272/2008 4 , e non la convenuta.

Sesto motivo, vertente sulla violazione di principi fondamentali del diritto...

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