Sentenze nº T-18/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 05, 2020

Resolution DateOctober 05, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-18/19

Funzione pubblica - Funzionari - Funzionario cittadino del Regno Unito al momento della sua entrata in servizio - Recesso del Regno Unito dall’Unione - Acquisizione della cittadinanza del paese della sede di servizio nel corso della carriera - Perdita dell’indennità di dislocazione - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione - Articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto

Nella causa T-18/19,

Colin Brown, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato da I. Van Damme, avocate,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e D. Milanowska, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione del 19 marzo 2018, con cui sono revocati al ricorrente i benefici dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio e, dall’altro, al ripristino di tali prestazioni a decorrere dal 1º dicembre 2017,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, S. Gervasoni, P. Nihoul, R. Frendo (relatrice) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 Il ricorrente, il sig. Colin Brown, era originariamente soltanto cittadino del Regno Unito e vi ha vissuto fino al 1996. Egli ha studiato in Italia nel 1996 e nel 1997, poi in Belgio, dal settembre 1997 al giugno 1998. Il ricorrente ha poi effettuato un tirocinio presso la Commissione europea a Bruxelles (Belgio) dal 1º ottobre 1998 al 28 febbraio 1999. Infine, ha lavorato a tempo pieno nel settore privato in Belgio dal 1º marzo 1999 al 31 dicembre 2000.

    2 Il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione il 1° gennaio 2001. L’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione gli ha concesso l’indennità di dislocazione in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

    3 Il 23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si sono pronunciati mediante un referendum a favore del recesso del loro Stato dall’Unione europea. Dopo l’adozione, il 13 marzo 2017, dell’European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 [legge del 2017 sull’Unione europea (notifica di recesso)] da parte del Parlamento del Regno Unito, il 29 marzo 2017 il primo ministro del Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione di suddetto Stato membro di recedere dall’Unione e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

    4 Il 27 giugno 2017 il ricorrente ha chiesto di acquistare la cittadinanza belga, che ha ottenuto il 3 novembre successivo. Egli ha notificato tale cambiamento di situazione al PMO il 19 gennaio 2018.

    5 Il 23 febbraio 2018 il ricorrente è stato informato, da un lato, che il beneficio dell’indennità di dislocazione gli era revocato a decorrere dal 31 ottobre 2017, poiché aveva ottenuto la cittadinanza belga, e, dall’altro, che perdeva di conseguenza il beneficio del rimborso delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto.

    6 A seguito di una richiesta di chiarimenti, il ricorrente ha ricevuto un messaggio di posta elettronica il 5 marzo 2018 da cui risultava che la revoca dell’indennità di dislocazione era giustificata, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, dal fatto che risiedesse in Belgio dal 1997.

    7 Il 19 marzo 2018 il PMO ha sostituito la decisione del 23 febbraio 2018 con una nuova decisione che fissava al 1º dicembre 2017 la data in cui erano revocati al ricorrente i benefici dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    8 Il 17 giugno 2018 il ricorrente ha presentato un reclamo, che è stato respinto con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 15 ottobre 2018.

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2019, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    10 La Commissione ha depositato il controricorso il 20 marzo 2019.

    11 A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il presidente del Tribunale, con decisione del 25 marzo 2019 e in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha riattribuito la causa a una nuova giudice relatrice, assegnata alla Quinta Sezione.

    12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2019, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    13 Il 9 maggio 2019 il ricorrente ha depositato la replica.

    14 Con decisione del 13 maggio 2019 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del Consiglio.

    15 Il 18 giugno 2019, la Commissione ha depositato la controreplica.

    16 L’interveniente ha depositato la sua memoria il 25 giugno 2019 e il ricorrente ha depositato le sue osservazioni su quest’ultima nei termini impartiti.

    17 Poiché è stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la giudice relatrice è stata assegnata alla Quarta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

    18 Su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura. Il vicepresidente del Tribunale è stato chiamato a far parte della Quarta Sezione ampliata, in forza della decisione della conferenza plenaria del Tribunale del 4 ottobre 2019 sulla costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni (GU 2019, C 372, pag. 3) e a svolgere le funzioni di presidente di sezione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

    19 Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso, in primo luogo, di avviare la fase orale del procedimento, in secondo luogo, di porre alle parti quesiti scritti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, invitandole a rispondervi in udienza e, in terzo luogo, di chiedere informazioni al Parlamento europeo, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti europea, conformemente all’articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale richiesta di informazioni mirava ad accertare come queste tre istituzioni interpretino l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto e come lo applichino nel caso in cui un funzionario o un agente, già in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, acquisisca, nel corso della carriera, la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sua sede di servizio.

    20 Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 27 febbraio 2020. Nel corso dell’udienza, la Commissione e il Consiglio sono stati invitati a comunicare al Tribunale il numero di funzionari che beneficiano dell’indennità di dislocazione che hanno acquisito la cittadinanza del paese della loro sede di servizio e il numero di coloro che, tra di essi, hanno perso tale indennità.

    21 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale, il 9 marzo 2020, ha invitato la Commissione a depositare una nota informativa del Consiglio dell’11 dicembre 1959, da essa letta in udienza.

    22 La Commissione e il Consiglio hanno comunicato nel termine impartito le loro risposte alle domande del Tribunale formulate in udienza e mediante misura di organizzazione del procedimento.

    23 Il 4 maggio 2020 il ricorrente ha depositato le sue osservazioni sui dati e sul documento trasmessi dopo l’udienza dalla Commissione e dal Consiglio. Nelle sue osservazioni, il ricorrente deplorava il carattere incompleto, a suo avviso, di detti dati, senza tuttavia chiedere che fossero integrati.

    24 Il 14 maggio 2020 è stata chiusa la fase orale del procedimento e la causa è passata in decisione.

    25 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione impugnata;

    - disporre il ripristino dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio a decorrere dal 1º dicembre 2017;

    - ordinare il pagamento delle indennità e delle spese non versate tra il 1º dicembre 2017 e la data in cui il suo diritto a dette prestazioni sarà ripristinato, maggiorato degli interessi;

    - disapplicare, qualora il Tribunale accolga l’eccezione di illegittimità sollevata nel ricorso, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, finché le istituzioni non lo sostituiranno con disposizioni non discriminatorie;

    - condannare la Commissione alle spese.

    26 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare il ricorrente alle spese.

    27 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

  3. In diritto

    1. Sul primo capo delle conclusioni

      28 A sostegno del primo capo delle conclusioni diretto all’annullamento della decisione impugnata, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti:

      - sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto;

      - sulla violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, poiché la decisione impugnata subordina il suo diritto...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT