85/15/EEC: Commission Decision of 19 December 1984 authorizing Ireland to continue to apply certain protective measures pursuant to Article 108 (3) of the Treaty (Only the English text is authentic)

Published date10 January 1985
Subject MatterProtective measures,Balance of payments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 8, 10 January 1985
EUR-Lex - 31985D0015 - IT

85/15/CEE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1984 che autorizza l'Irlanda a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 10/01/1985 pag. 0032 - 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0114


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che autorizza l'Irlanda a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/15/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, con decisione del 3 dicembre 1980, la Commissione ha autorizzato la Repubblica d'Irlanda a prendere alcune misure ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato;

considerando che, malgrado un netto risanamento ottenuto con l'attuazione a partire dal 1981, di un insieme di misure dirette ad ottenere, a medio termine, il miglioramento della situazione finanziaria e il rafforzamento della competitività dell'economia irlandese, la bilancia dei pagamenti correnti continua a registrare un notevole disavanzo;

considerando che gli oneri derivanti da un elevato indebitamento esterno, il cui peso è cresciuto a causa, in particolare, dell'apprezzamento del dollaro e dell'aumento in termini reali, dei tassi di interesse internazionali, condizionano notevolmente il processo di assestamento dell'economia irlandese;

considerando che il proseguimento di tale processo, nella stabilità del tasso di cambio della sterlina irlandese, rende necessario il mantenimento delle misure di salvaguardia che l'Irlanda era stata autorizzata a prendere per prevenire esportazioni eccessive di capitali;

considerando che le autorità irlandesi dovranno essere vigilanti affinché qualsiasi importante miglioramento della situazione dei pagamenti e dell'indebitamento esterno si traduca in un alleggerimento delle misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Irlanda è autorizzata, a titolo temporaneo e nei limiti indicati nell'allegato della presente decisione, a vietare o a subordinare a preventiva...

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