Sentenze nº T-607/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 15, 2020

Resolution DateOctober 15, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-607/19

Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FAKE DUCK - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Principi di parità di trattamento e di legalità

Nella causa T-607/19,

Itinerant Show Room Srl, con sede in San Giorgio in Bosco (Italia), rappresentata da E. Montelione, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M.L. Capostagno, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1° luglio 2019 (caso R 830/2019-2), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo FAKE DUCK come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, présidente, B. Berke e T. Perišin (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2019,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2019,

vista la domanda di fissazione di un’udienza di discussione presentata dalla ricorrente, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, di aprire la fase orale del procedimento,

viste le lettere, trasmesse in risposta al quesito del Tribunale relativo allo svolgimento delle udienze di discussione nel contesto della crisi sanitaria legata al COVID-19, mediante le quali le parti principali hanno dichiarato che non desideravano essere ascoltate nell’ambito di un’udienza di discussione, e avendo inoltre deciso, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, di chiudere la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 Il 23 agosto 2018, la ricorrente, Itinerant Show Room Srl, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) a norma del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo che segue:

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3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 18: «Cuoio grezzo o semilavorato; pellicce [pelli di animali]; pelli di animali da macelleria; pelli d’animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste; articoli da selleria; portafogli; borsellini; porta-carte di credito [portafogli]; borse casual; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; collari per animali; abiti per animali»;

- classe 25: «Abbigliamento; cappelleria; giacche; giacche a vento; giacche a vento con cappuccio; giacche-camicie; giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; giacche catarifrangenti; giacche con le maniche; giacche da abito; giacche da boscaiolo; giacche da caccia; giacche da camera; giacche da equitazione; giacche da motociclismo; giacche da pesca; giacche da safari; giacche da sera; giacche da smoking; giacche da tight; giacche di asino; giacche di felpa; giacche di montone; giacche di pelle; giacconi da snowboard; giacconi da sci; giacconi da marinaio; pellicce (indumenti); guanti (abbigliamento); camicie; pantaloni; cinture (abbigliamento); foulards [fazzoletti]; cravatte; maglieria; calzini; calzerotti; calzature da spiaggia; abbigliamento per lo sci; tute per lo sci nautico; doposcì; calze per lo sport; scarpe per lo sport; calzini per lo sport; biancheria personale; calzature; abbigliamento per ginnastica; calzature da uomo; galosce [calzature]; scarponcini; sneaker; stivali».

4 Con decisione del 14 febbraio 2019, l’esaminatrice ha parzialmente respinto la domanda di registrazione del marchio richiesto, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, nella parte in cui detta domanda riguardava i seguenti prodotti della classe 25: «Abbigliamento; giacche; giacche a vento; giacche a vento con cappuccio; giacche-camicie; giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; giacche catarifrangenti; giacche con le maniche; giacche da abito; giacche da boscaiolo; giacche da caccia; giacche da camera; giacche da equitazione; giacche da motociclismo; giacche da pesca; giacche da safari; giacche da sera; giacche da smoking; giacche da tight; giacche di asino; giacche di felpa; giacche di montone; giacche di pelle; giacconi da snowboard; giacconi da sci; giacconi da marinaio; pellicce (indumenti); guanti (abbigliamento); pantaloni; maglieria; abbigliamento per lo sci; doposcì; scarpe per lo sport; calzature; abbigliamento per ginnastica; calzature da uomo; galosce [calzature]; scarponcini; sneaker; stivali».

5 Il 14 aprile 2019, la ricorrente ha proposto dinanzi all’EUIPO un ricorso contro tale decisione.

6 Con decisione in data 1° luglio 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso ed ha confermato la decisione dell’esaminatrice.

7 In primo luogo, dato che l’elemento verbale del marchio richiesto comprendeva due termini in lingua inglese (traducibili con «finta anatra») e che la domanda di registrazione riguardava abbigliamento e calzature, la commissione di ricorso ha considerato che il pubblico di riferimento era formato dal grande pubblico, provvisto di un livello di attenzione medio. Essa ha altresì considerato che il pubblico di riferimento era formato dal pubblico anglofono dell’Unione europea, in ciò includendo non soltanto gli Stati membri nei quali l’inglese è una lingua ufficiale (vale a dire l’Irlanda, Malta e il Regno Unito), ma anche il pubblico nei territori dell’Unione europea in cui la conoscenza della lingua inglese è assai diffusa, quali i «paesi scandinavi», i Paesi Bassi e la Finlandia.

8 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che il marchio richiesto sarebbe stato immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un’informazione diretta e immediata circa il fatto che tali prodotti contenevano finta anatra. A questo proposito, essa ha sottolineato che la piuma d’anatra è utilizzata come imbottitura di diversi capi di abbigliamento e calzature, e che esiste una tendenza, nel settore in questione, ad allontanarsi dall’utilizzo di prodotti di origine animale a favore di prodotti analoghi di origine sintetica. Dall’altro lato, la commissione di ricorso ha precisato che i caratteri tipografici dell’elemento verbale componente il marchio richiesto, nonché la rappresentazione dell’uovo, che peraltro rafforzerebbe il concetto veicolato dall’elemento verbale, non erano idonei a distogliere l’attenzione del pubblico di riferimento dal carattere descrittivo dell’elemento verbale del marchio richiesto.

9 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha affermato che il marchio richiesto non sarebbe stato percepito come distintivo: infatti, avendo il segno carattere descrittivo, esso sarebbe stato per tale motivo necessariamente sprovvisto di carattere distintivo. A suo avviso, il marchio richiesto era un messaggio informativo ordinario concernente una caratteristica dei prodotti in questione, che poteva essere particolarmente apprezzato da chi è incline ad acquistare capi di abbigliamento o calzature con imbottiture sintetiche piuttosto che di origine animale.

10 In quarto luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che la ricorrente aveva citato la precedente registrazione del proprio marchio denominativo dell’Unione europea n. 17891138, FAKEDUCK (in prosieguo: il «marchio denominativo anteriore FAKEDUCK»), che contrassegnava i medesimi prodotti, nonché la sostanziale identità del disegno dell’uovo rispetto a quello della domanda di registrazione n. 17946881 (attualmente oggetto di un’opposizione) ed il cui segno figurativo è rappresentato qui di seguito:

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11 A questo proposito, la commissione di ricorso ha precisato che l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione doveva conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. Essa ha altresì rilevato che l’esame di ogni domanda di registrazione doveva essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Inoltre, la commissione di ricorso ha sottolineato che il marchio figurativo anteriore menzionato supra conteneva il disegno di un uovo rotto, differente da quello del marchio richiesto.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- constatare che il marchio richiesto ha un’intrinseca capacità distintiva;

- annullare la decisione impugnata;

- in subordine, nel caso in cui il Tribunale accertasse che il marchio denominativo anteriore FAKEDUCK è stato registrato per errore dell’EUIPO, condannare tale Ufficio al risarcimento dei danni da essa subiti;

- condannare l’EUIPO alle spese.

13 L’EUIPO conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Su ll irri cev ibilità del primo capo di conclusioni

14 Con il primo capo delle conclusioni da essa formulate con il suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia constatare che il marchio richiesto ha un intrinseco carattere distintivo. In tal modo, la ricorrente mira, in realtà, a far riconoscere al giudice dell’Unione la fondatezza dei motivi da essa dedotti a sostegno del proprio ricorso. Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza, conclusioni...

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