Comunicazioni sulla GU nº T-601/20 of Tribunal General de la Unión Europea, October 23, 2020

Resolution DateOctober 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-601/20

Ricorso proposto il 29 settembre 2020 - Tirrenia di navigazione/Commissione

(Causa T-601/20)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la Decisione impugnata, con riferimento all’articolo 1, par. 3;

in subordine, annullare l’articolo 2 della Decisione che ordina il recupero dei presunti aiuti, dichiarando tale recupero immediato ed effettivo;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione C(2020) 1108 def. del 2 marzo 2020 della Commissione, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 3, dichiara incompatibili con il mercato interno e illegali gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994, in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso e, all’articolo 2, ordina all’Italia di procedere al loro recupero presso il beneficiario.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulle violazioni di ordine procedurale in relazione al termine di prescrizione per il recupero degli aiuti ritenuti illegali e incompatibili.

Si fa valere a questo riguardo che con la sua decisione la convenuta avrebbe violato l’art. 17 del regolamento di procedura (Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) secondo il quale i poteri della Commissione in relazione al recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di prescrizione pari a 10 anni. La ricorrente sostiene che tale termine di prescrizione sia stato superato.

Secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, sull’erronea qualificazione dell’aiuto come nuovo, sull’illegittimità della decisione che dichiara l’aiuto di Stato nuovo e incompatibile, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta avrebbe erroneamente qualificato le sovvenzioni per Oneri di...

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