Sentenze nº T-735/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 18, 2020

Resolution DateNovember 18, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-735/18

Energia - Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 - Decisione dell’ACER che respinge una domanda di esenzione relativa alle nuove interconnessioni elettriche - Ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER - Intensità del controllo

Nella causa T-735/18,

Aquind Ltd, con sede in Wallsend (Regno Unito), rappresentata da S. Goldberg, solicitor, E. White, avvocato, e C. Davis, solicitor,

ricorrente,

contro

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux e A. Hofstadter, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione A-001-2018 della commissione dei ricorsi dell’ACER, del 17 ottobre 2018, con la quale è stata confermata la decisione n. 05/2018 dell’ACER, del 19 giugno 2018, recante rigetto di una domanda di esenzione relativa a un’interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica britannica e francese, e, dall’altro, di detta decisione dell’ACER,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Aquind Ltd, è una società per azioni costituita in Gran Bretagna. Essa è promotrice di un progetto di un’interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica britannica e francese (in prosieguo: l’«interconnessione Aquind»).

2 Il 17 maggio 2017 la ricorrente ha presentato una domanda volta ad ottenere un’esenzione per l’interconnessione Aquind ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15). Tale domanda di esenzione è stata presentata alle autorità nazionali di regolamentazione francese e britannica, vale a dire, rispettivamente, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) e l’Office of Gas and Electricity Markets Authority (Ofgem).

3 Poiché le autorità nazionali di regolamentazione francese e britannica non avevano raggiunto un accordo sulla domanda di esenzione, esse hanno trasmesso quest’ultima, rispettivamente il 29 novembre e il 19 dicembre 2017, all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009, affinché quest’ultima adottasse essa stessa la decisione.

4 Il 12 marzo, il 22 marzo e il 16 maggio 2018 la ricorrente è stata sentita nell’ambito di audizioni presso l’ACER.

5 Il 26 aprile 2018, l’interconnessione Aquind ha ottenuto lo status di progetto d’interesse comune.

6 Con decisione n. 05/2018, del 19 giugno 2018 (in prosieguo: la «decisione dell’Agenzia»), l’ACER ha respinto la domanda di esenzione per l’interconnessione Aquind. Essa ha considerato che, sebbene la ricorrente soddisfacesse le condizioni necessarie per ottenere una delle esenzioni elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e da c) a f), del regolamento n. 714/2009, quella prevista dalla medesima disposizione, alla lettera b), secondo la quale il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un’esenzione, non era soddisfatta. In particolare, essa ha rilevato che, nell’aprile del 2018, l’interconnessione Aquind aveva ottenuto lo status di progetto di interesse comune, che, a tale titolo, la ricorrente poteva richiedere l’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39), il quale prevede la possibilità di una ripartizione transfrontaliera dei costi, ma che essa non si era avvalsa di tale possibilità. Essa ha quindi considerato che non si poteva escludere che fosse disponibile un sostegno finanziario previsto dal regime regolamentato per l’interconnessione Aquind e ne ha concluso che essa non era in grado di identificare con la necessaria certezza l’esistenza di un rischio basato sulla mancanza di un sostegno finanziario attraverso il regime regolamentato nei confronti di detta interconnessione. Essa ha peraltro ritenuto che il rischio legato alle entrate, il rischio eccezionale connesso al mercato, il rischio legato alla concorrenza diretta con le altre interconnessioni e l’incertezza sui proventi della congestione, il rischio di interruzione della rete britannica, il rischio collegato alla costruzione dell’interconnessione Aquind nonché i rischi politici e macroeconomici, in particolare connessi al Brexit, fossero insufficienti o non fossero stati dimostrati.

7 Il 17 agosto 2018 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER.

8 Il 26 settembre 2018 la commissione dei ricorsi dell’ACER ha tenuto un’audizione nel corso della quale ha ascoltato, in particolare, la testimonianza di cinque esperti invitati dalla ricorrente.

9 Con la decisione A-001-2018, del 17 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione della commissione dei ricorsi»), la commissione dei ricorsi dell’ACER ha confermato la decisione dell’Agenzia e ha quindi respinto la domanda di esenzione per l’interconnessione Aquind. In primo luogo, essa ha ricordato che l’Agenzia disponeva di un potere discrezionale quando ha esaminato se le condizioni necessarie per ottenere un’esenzione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 fossero soddisfatte e che la valutazione di dette condizioni rientrava in un giudizio complesso. In secondo luogo, facendo riferimento alla giurisprudenza che prevede un sindacato giurisdizionale limitato quando le valutazioni effettuate dall’amministrazione presentano un carattere economico o tecnico complesso, la commissione dei ricorsi ha indicato che il controllo in appello era limitato quando le valutazioni presentavano un siffatto carattere e che essa doveva limitarsi a stabilire se l’Agenzia avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell’esame delle condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009. In terzo luogo, respingendo la censura mossa all’Agenzia secondo cui, nel valutare il rischio associato all’investimento, essa ha tenuto conto della possibilità di ricorrere alla procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi prevista dall’articolo 12 del regolamento n. 347/2013, la commissione dei ricorsi ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto l’onere della prova ad essa imposto, perché non aveva dimostrato che il regime regolamentato previsto dal regolamento n. 347/2013 non sarebbe stato sufficiente per effettuare l’investimento e che, di conseguenza, nessun investimento sarebbe stato effettuato senza l’ottenimento dell’esenzione prevista dall’articolo 17 del regolamento n. 714/2009.

10 In quarto luogo, esaminando la censura sollevata dalla ricorrente secondo cui l’Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione esigendo un «livello di rischio eccezionale», la commissione dei ricorsi ha considerato, dopo aver esaminato la sezione 6.6 della decisione dell’Agenzia, che nessun elemento consentiva di concludere che quest’ultima si fosse discostata dal criterio di rischio previsto all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009. La commissione dei ricorsi ha aggiunto, al riguardo, che l’Agenzia non aveva né menzionato che era richiesto un livello di rischio eccezionale ai fini della concessione di un’esenzione, né aveva adottato un ragionamento che seguisse tale approccio.

11 In quinto luogo, respingendo la censura relativa all’asserita esistenza di restrizioni legali in Francia che impedirebbero alla ricorrente di beneficiare dell’applicazione del sistema regolamentato, la commissione dei ricorsi ha osservato che i rischi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 dovevano essere essenzialmente rischi connessi al mercato o rischi finanziari e non riguardavano gli eventuali «rischi» derivanti dalla legge francese.

12 In sesto luogo, la commissione dei ricorsi ha anzitutto osservato che spettava alla ricorrente fornire la prova che nessun investitore, ossia nessun tipo di investitore, sarebbe stato attirato dall’investimento nell’interconnessione Aquind in assenza di un’esenzione, in quanto l’applicazione di un diverso criterio giuridico equivarrebbe a consentire ai richiedenti un’esenzione di eludere il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 limitando artificiosamente il gruppo di investitori potenziali. Essa ha poi constatato, fornendo esempi, che il clima era propizio agli investimenti in interconnessioni alla frontiera franco-britannica. Inoltre, alla luce dei rischi connessi alle dimensioni dell’interconnessione Aquind, essa ha ritenuto che l’Agenzia avesse correttamente applicato il criterio consistente nel valutare la possibilità di investimento senza esenzione, poiché essa non aveva rimesso in discussione la scelta delle dimensioni del promotore dell’interconnessione Aquind, ma aveva piuttosto tenuto conto del fatto che detta interconnessione faceva parte di un gruppo di «progetti di interesse comune» potenzialmente concorrenti sulla frontiera franco-britannica e aveva valutato le dimensioni combinate di tutti questi progetti nell’ambito di tale gruppo. Essa ha infine ritenuto che l’Agenzia avesse correttamente considerato che la ricorrente non aveva...

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