Sentenze nº T-271/10 RENV II of Tribunal General de la Unión Europea, November 18, 2020

Resolution DateNovember 18, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-271/10 RENV II

Politica estera e di sicurezza comune - Agente nazionale distaccato presso l’EUPM in Bosnia-Erzegovina - Decisione di riassegnazione - Sviamento di potere - Interesse del servizio - Molestie psicologiche - Carattere punitivo della riassegnazione - Responsabilità - Danno morale

Nella causa T-271/10 RENV II,

H, rappresentata da L. Levi, avvocatessa,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Vitro e A. de Elera-San Miguel Hurtado, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, per un verso, della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di Criminal Justice Adviser - Prosecutor presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, per altro verso, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina (GU 2009, L 322, pag. 22), che precisa il motivo operativo della sua riassegnazione, nonché, in secondo luogo, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz e Z. Csehi (relatore), giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con l’azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (GU 2002, L 70, pag. 1), è stata istituita una missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) per assicurare il proseguimento delle attività della forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina.

2 L’EUPM, che ha avuto inizio il 1° gennaio 2003, è stata prorogata a più riprese, in particolare con la decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina (GU 2009, L 322, pag. 22).

3 La ricorrente, H, è una magistrata italiana che è stata distaccata presso l’EUPM a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) con decreto del Ministro della Giustizia italiano del 16 ottobre 2008, per esercitarvi le funzioni di Criminal Justice Unit Adviser, a partire dal 14 novembre 2008.

4 Con decreti del Ministro della Giustizia italiano del 7 aprile e del 9 dicembre 2009, la ricorrente ha ottenuto la proroga del suo distacco al fine di esercitare le funzioni di Chief of Legal Office fino al 31 dicembre 2009 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2010.

5 A seguito della ristrutturazione dell’EUPM il 1º gennaio 2010, il posto di Chief of Legal Office occupato dalla ricorrente è stato rinominato Senior Legal Advisor/Legal Counsel.

6 Con lettera del 17 marzo 2010 la ricorrente, nonché una delle sue colleghe, A, consigliera giuridica presso l’EUPM, hanno informato i loro superiori gerarchici di presunte irregolarità commesse nella gestione dell’EUPM (in prosieguo: la «lettera del 17 marzo 2010»). Tale lettera è stata consegnata, il 17 marzo 2010, al superiore gerarchico della ricorrente, il direttore dell’unità politica dell’EUPM. Il 26 marzo 2010 è stato trasmesso all’ufficio del capo dell’EUPM un elenco delle presunte irregolarità oggetto della lettera del 17 marzo 2010, in vista di una riunione con quest’ultimo.

7 Con decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale dell’EUPM, la ricorrente è stata riassegnata al posto di Criminal Justice Adviser - Prosecutor (ROBL-04) presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina), «per motivi operativi», a partire dal 19 aprile 2010 (in prosieguo: la «decisione del 7 aprile 2010»).

8 Con messaggio di posta elettronica del 15 aprile 2010 un funzionario della rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l’Unione europea ha fatto sapere alla ricorrente che la decisione del 7 aprile 2010 era stata sospesa.

9 Con decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906, quest’ultimo ha confermato la decisione del 7 aprile 2010. In tale occasione, egli ha precisato di aver egli stesso adottato la decisione del 7 aprile 2010 e che il motivo operativo della riassegnazione della ricorrente si fondava sulla necessità di disporre della consulenza di un procuratore presso l’ufficio di Banja Luka (in prosieguo: la «decisione del 30 aprile 2010»).

10 Con lettera del 26 maggio 2010 il capo dell’EUPM ha risolto il contratto di A per perdita di fiducia.

11 Il 4 giugno 2010 la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia) un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 7 aprile 2010 e al risarcimento del danno asseritamente subito. La ricorrente ha inoltre presentato al suddetto giudice italiano una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del 7 aprile 2010.

12 La ricorrente è stata collocata in congedo per malattia a partire dall’agosto 2010, e ciò fino alla fine del suo distacco presso l’EUPM.

13 Il 31 dicembre 2010 si è concluso il distacco della ricorrente presso l’EUPM.

14 L’EUPM si è conclusa nel corso del 2012.

15 Facendo seguito alla denuncia proposta da A, il Mediatore europeo ha dichiarato, nella sua decisione del 4 giugno 2015, che sussisteva un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha segnatamente deplorato l’assenza di un quadro predeterminato per gestire le segnalazioni di disfunzioni da parte di informatori e per garantirne la protezione.

Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte

16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2010 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e l’EUPM e diretto all’annullamento delle decisioni del 7 e del 30 aprile 2010 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»).

17 Il 17 giugno 2010 la ricorrente ha altresì presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta, in particolare, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni impugnate. Con ordinanza del 22 luglio 2010, H/Consiglio e a. (T-271/10 R, non pubblicata, EU:T:2010:315), il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda per difetto di urgenza e ha riservato la decisione sulle spese.

18 Con ordinanza del 10 luglio 2014, H/Consiglio e a. (T-271/10, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza iniziale», EU:T:2014:702), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, dichiarando di non essere competente a conoscerne.

19 La ricorrente ha proposto impugnazione avverso l’ordinanza iniziale, affermando, in sostanza, che il Tribunale era incorso in errori di diritto nel dichiararsi incompetente a statuire sul ricorso.

20 Con sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C-455/14 P; in prosieguo: la «prima sentenza su impugnazione», EU:C:2016:569), la Corte ha annullato l’ordinanza iniziale, ha respinto in quanto irricevibile il ricorso nella parte in cui era diretto contro la Commissione e l’EUPM, ha rinviato la causa al Tribunale affinché statuisse sul merito del ricorso nei limiti in cui esso era diretto contro il Consiglio e si è riservata sulle spese.

21 Con sentenza dell’11 aprile 2018, H/Consiglio (T-271/10 RENV; in prosieguo: la «sentenza a seguito di rinvio», EU:T:2018:180), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato.

22 La ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza a seguito di rinvio. Con sentenza del 4 dicembre 2019, H/Consiglio (C-413/18 P, non pubblicata; in prosieguo: la «seconda sentenza su impugnazione», EU:C:2019:1044), la Corte ha annullato la sentenza a seguito di rinvio, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse sui motivi da terzo a quinto della domanda di annullamento nonché sulla domanda di risarcimento danni e si è riservata sulle spese.

23 Con lettere del 9 dicembre 2019 la cancelleria del Tribunale ha invitato le parti a presentare le rispettive osservazioni scritte, conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, riguardo al seguito da dare alla seconda sentenza su impugnazione nel presente procedimento. La ricorrente e il Consiglio hanno presentato le loro osservazioni entro il termine impartito.

24 Con decisione del presidente del Tribunale del 27 febbraio 2020 la presente causa è stata attribuita alla Terza Sezione.

25 Su proposta del giudice relatore e con decisione del presidente di Sezione del 5 marzo 2020 è stato deciso di far beneficiare la causa stessa di un trattamento prioritario.

26 Con lettere del 9 marzo 2020 la cancelleria del Tribunale ha invitato le parti a presentare memorie integrative contenenti osservazioni scritte, conformemente all’articolo 217, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Le parti hanno depositato le loro osservazioni integrative entro il termine impartito, ossia il 25 marzo 2020.

27 A seguito della chiusura della fase scritta del procedimento la ricorrente ha presentato, in data 8 aprile 2020, una domanda di udienza di discussione.

28 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti e ha invitato il Consiglio a produrre un documento. Le parti hanno ottemperato a tali misure di organizzazione del procedimento entro il termine impartito.

29 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 1° luglio 2020.

Conclusioni delle parti

30 Nel ricorso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:

- annullare la decisione del 7 aprile 2010 e, se necessario, la...

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