Sentenze nº T-862/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 25, 2020

Resolution DateNovember 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-862/19

Nella causa T-862/19,

Brasserie St Avold, con sede in Saint-Avold (Francia), rappresentata da P. Greffe, D. Brun e F. Donaud, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2019 (procedimento R 466/2019-4), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia scura,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz e G. Steinfatt (relatrice), giudici,

cancelliere: J. Pichon, amministratrice

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2019,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2020,

in seguito all’udienza del 10 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 16 marzo 2018 la Brasserie St Avold, ricorrente, ha designato l’Unione europea per la registrazione internazionale n. 1408065 di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia scura. Il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa l’Unione europea è il segno tridimensionale di seguito riprodotto:

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2 I prodotti per i quali è stata chiesta la protezione del marchio rientrano nelle classi 32 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

- classe 32: «Birre; acque minerali (bevande); acque gassate; bevande a base di frutta; succhi di frutta; sciroppi per bevande; preparati per fare bevande; limonate; nettari di frutta; acque di soda; aperitivi senza alcool»;

- classe 33: «Bevande alcoliche (tranne le birre); vini; vini a denominazione di origine protetta; vini a indicazioni geografica protetta».

3 Con decisione del 25 gennaio 2019, l’esaminatrice dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha negato la protezione della registrazione internazionale sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

4 Il 20 febbraio 2019 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione dell’esaminatrice.

5 Con decisione del 21 ottobre 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso con la motivazione che il segno controverso era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

6 Per giungere a tale conclusione, in primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che, poiché il segno controverso corrispondeva a una delle forme di confezionamento più evidenti per le bevande alcoliche e analcoliche oggetto della domanda di protezione, vale a dire la bottiglia, esso può essere considerato distintivo solo a condizione di divergere in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Tali divergenze dovrebbero essere particolari, memorizzabili e percepite dal pubblico come indicatori dell’origine commerciale dei prodotti.

7 In secondo luogo, il pubblico di riferimento sarebbe composto da acquirenti di bevande, alcoliche o analcoliche, in tutta l’Unione.

8 In terzo luogo, la forma della bottiglia di colore scuro, coronata da una capsula, sarebbe usuale nel settore delle bevande. Per quanto riguarda l’etichetta bianca arrotolata irregolarmente sul corpo della bottiglia, gli esempi concreti rilevati dall’esaminatrice mostrerebbero che si tratta di una caratteristica che non è inusuale nel settore interessato, a prescindere dal fatto che l’etichetta ricopra la bottiglia in tutto o in parte. Tali esempi concreti corroborerebbero la conclusione secondo cui il pubblico interessato è maggiormente incline a identificare l’origine commerciale delle bevande, alcoliche o meno, con riferimento agli elementi denominativi delle etichette piuttosto che con riferimento alla forma o alla posizione di queste ultime. Il pubblico interessato non percepirebbe il segno controverso come un indicatore d’origine, a prescindere dal fatto che l’etichetta sia percepita come la raffigurazione di una mitra di vescovo o come un tovagliolo piegato a triangolo. Il segno controverso non potrebbe essere facilmente e immediatamente memorizzato dal pubblico di riferimento come segno distintivo. Inoltre, l’etichetta potrebbe essere percepita come avente una funzione antigoccia quando il liquido viene versato.

9 Pertanto, il segno controverso sarebbe costituito solo da una combinazione di elementi tipici dei prodotti interessati, vale a dire una bottiglia e un’etichetta, la cui forma e la cui disposizione non si differenzierebbero sostanzialmente da talune forme di base di detti prodotti, ma apparirebbero piuttosto come una semplice variante di queste ultime. Le differenze asserite rispetto alle norme del settore sarebbero percepibili solo a seguito di un’ispezione piuttosto attenta che il consumatore medio non farebbe, cosicché esse non sarebbero percepite come indicazioni dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi. Detto consumatore percepirebbe il segno controverso come una finitura estetica, decorativa o funzionale dei prodotti interessati, la quale, del resto, non si differenzierebbe sostanzialmente dalle norme del settore.

10 In quarto luogo, la commissione di ricorso ha precisato che le registrazioni ottenute in Francia e negli Stati Uniti non possono vincolare la sua valutazione.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

12 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

13 Al punto 43 del ricorso figurano due fotografie che si ritiene rappresentino uno scaffale di bottiglie munite di etichette conformi all’asserita norma del settore e uno scaffale di prodotti della ricorrente recanti il marchio rivendicato.

14 Tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Tali documenti devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza 24 novembre 2005, Sadas/UAMI - LTJ Diffusion (ARTHUR E FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

Nel merito

15 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

16 Tale motivo si suddivide in quattro parti. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente valutato le caratteristiche e la natura del segno controverso. In secondo luogo, la commissione di ricorso, in sostanza, avrebbe applicato criteri erronei ai fini della valutazione del carattere distintivo del segno controverso. In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore nel concludere per l’assenza di carattere distintivo del segno controverso.

Sulla prima parte, vertente su un errore nella percezione delle caratteristiche e della natura del marchio richiesto

17 La ricorrente formula, in sostanza, tre censure nell’ambito di tale parte. In primo luogo, essa contesta alla commissione di ricorso di aver mal definito il segno controverso. Quest’ultimo sarebbe costituito dall’etichetta posizionata in modo specifico su una bottiglia, senza che tale bottiglia faccia parte del segno controverso. In secondo luogo, essa sostiene che la forma e la collocazione di tale etichetta sulla bottiglia si discostano in maniera molto significativa dalla norma e dagli usi del settore. In terzo luogo, detta etichetta non presenterebbe alcun aspetto funzionale.

18 Poiché gli argomenti dedotti nell’ambito delle due ultime censure riguardano la valutazione concreta dell’esistenza del carattere distintivo del segno controverso e integrano quelli presentati nell’ambito della terza parte, essi saranno presi in considerazione nell’ambito di quest’ultima parte.

19 Per quanto riguarda la prima censura, la ricorrente fa valere che il segno controverso è composto dai seguenti elementi:

- un’etichetta a forma di triangolo rettangolo;

- una particolare apposizione di tale etichetta su una bottiglia: l’ipotenusa posta alla base della bottiglia e l’etichetta che si avvolge interamente attorno al corpo cilindrico della bottiglia in modo che la sua altezza vari sulla circonferenza della bottiglia formando una sporgenza a punta da un lato e un taglio a forma di lettera maiuscola «V» dalla parte opposta, evocando così una mitra di vescovo; l’etichetta ha un’altezza tale da superare il corpo cilindrico della bottiglia, cosicché, a livello della sporgenza, essa non ha la forma della bottiglia.

20 Poco importerebbe quindi che «la bottiglia scura con la chiusura a corona [sia] una confezione usuale dei prodotti in questione», poiché sarebbe su un’etichetta particolare, apposta in modo distintivo su una bottiglia, che la ricorrente rivendicherebbe diritti, e non sul contenente stesso. Sarebbe pertanto inconferente esaminare le caratteristiche...

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