Comunicazioni sulla GU nº T-174/20 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2020

Resolution DateMay 08, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-174/20

Ricorso proposto il 4 aprile 2020 - Comune di Stintino/Commissione

(Causa T-174/20)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Stintino (rappresentante: G. Machiavelli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

il provvedimento di cui alla nota Ref. Ares(2020)734033-05/02/2020 della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, Direzione AENV. A - Politica, Coordinamento, LIFE, Governace e Risorse, ENV. A.4. - Governance di LIFE, Amministrazione, IT e Servizi di Supporto Capo Unità, con cui è stata stabilita la riduzione del finanziamento concesso al Comune di Stintino per il programma "LIFE10 NAT/IT/000244 - ST.e.R.N.A." e disposto il recupero delle somme già erogate in eccedenza;

la nota di addebito della Commissione Europea n°3242002652 del 24 febbraio 2020, con cui è stato chiesto al Comune di Stintino di pagare la somma di € 447.078,63, a titolo di restituzione di somme risultate non dovute a seguito del provvedimento di cui sopra;

il provvedimento di cui alla nota Ref. Ares(2019)6551262-23/10/2019 della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, Direzione AENV. A - Politica, Coordinamento, LIFE, Governace e Risorse, ENV. A.4. Governance di LIFE, Amministrazione, IT e Servizi di Supporto Capo Unità, con cui è stata stabilita la quota delle spese non ammissibili in relazione al finanziamento di cui sopra, assegnando al Comune di Stintino il termine di 30 giorni per sollevare le sue obiezioni (doc. n°R3);

ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

  1. Piano de azione generale : Violazione di forme sostanziali, Violazione dell’art. 15 e dell’art. 296 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nonché Violazione dell’art. 41, par. 2, lett. c della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: Carenza di motivazione, perché non è dato comprendere come sia stata determinata la percentuale di riduzione applicata;

  2. Piano di azione generale: Violazione di forme sostanziali, del principio di proporzionalità e dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, perché la riduzione non è proporzionale alle azioni eseguite;

  3. Piano di azione generale: Violazione di forme sostanziali, del principio di proporzionalità e dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, perché è stata eseguita una percentuale...

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