Comunicazioni sulla GU nº T-32/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 21, 2020

Resolution DateFebruary 21, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-32/20

Ricorso proposto il 14 gennaio 2020 - Buxadé Villalba e altri / Parlamento

(Causa T-32/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Jorge Buxadé Villalba, María Esperanza Araceli Aguilar Pinar e Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi (rappresentante: M. Castro Fuertes, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di riconoscere a Carles Puigdemont i Casamajó e ad Antoni Comín i Oliveres lo status di membri del Parlamento europeo;

ordinare la cessazione di qualsiasi effetto di tale status e l’annullamento di quelli già prodotti;

ordinare la risoluzione di qualsiasi contratto di prestazione di servizi sottoscritto da Carles Puigdemont i Casamajó e da Antoni Comín i Oliveres con assistenti, consulenti, tirocinanti e terzi;

ordinare a Carles Puigdemont i Casamajó e ad Antoni Comín i Oliveres di restituire tutti gli importi a essi erogati a qualsiasi titolo e per qualsiasi ammontare dal Parlamento europeo nel loro status illegittimo di eurodeputati, e quelli versati dal Parlamento europeo a terzi in virtù di qualsiasi contratto di prestazione dei servizi con assistenti, consulenti, tirocinanti o terzi;

in via subordinata, dichiarare l’incompatibilità della carica di parlamentare europeo con quella di membro dell’assemblea legislativa dell’Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma (assemblea legislativa della comunità autonoma di Catalogna, Spagna) e dichiarare che essi non hanno diritto di percepire alcuna retribuzione dal 2 luglio 2019 alla data di assunzione delle loro funzioni, ordinando la restituzione, con pagamento degli interessi di mora, di quanto eventualmente percepito;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese in caso di accoglimento della domanda.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 8 e 12 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo, del 20 settembre 1976, in combinato disposto con la legislazione elettorale spagnola.

A tal proposito si sostiene che, in base a tale atto, la procedura elettorale europea è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali e, di conseguenza, trovano applicazione gli articoli da 219 a 224 della Ley Orgánica del Régimen Electoral General (legge organica sul regime elettorale generale). In particolare, in quest’ultima norma si prevede che, entro cinque...

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