Comunicazioni sulla GU nº T-638/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018

Resolution DateDecember 14, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-638/18

Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 - Deza / Commissione

(Causa T-638/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta;

condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag.5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a CZK 4 784 000.00, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale;

in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno);

condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8% o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del...

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