Comunicazioni sulla GU nº T-636/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018
Resolution Date | December 14, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-636/18 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 - Tokai erftcarbon / Commissione
(Causa T-636/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta;
condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag.5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a EUR 66 236.74, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale;
in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno;
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno);
condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8% o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del...
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