Comunicazioni sulla GU nº T-579/20 of Tribunal General de la Unión Europea, November 13, 2020

Resolution DateNovember 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-579/20

Ricorso proposto il 21 settembre 2020 - Genekam Biotechnology / Commissione

(Causa T-579/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Genekam Biotechnology AG (Duisburg, Germania) (rappresentante: S. Hertwig, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 7 agosto 2020, C(2020) 5548 def., nella parte in cui chiede un importo superiore a EUR 39 827,83 più gli interessi di mora;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 7 agosto 2020, C(2020) 5548 def., sul recupero dell’importo dovuto dalla Genekam Biotechnology AG pari a EUR 119 659,55 più gli interessi di mora.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE per carenza di legittimazione attiva in capo alla Commissione europea.

- La Commissione europea non disporrebbe di legittimazione attiva. Ai sensi della decisione che costituisce titolo esecutivo della Commissione europea, del 7 agosto 2020, C(2020) 5548 def. e dell'allegato II, parte B, sezione 2, II.19.3 della convenzione di sovvenzione, la Commissione ha agito per conto del Fondo di garanzia dei partecipanti o come suo «executive agent». Pertanto, la Commissione europea non è essa stessa proprietaria del credito oggetto del titolo esecutivo e non avrebbe quindi il diritto di ricevere un pagamento.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE per violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa.

Il fondo di garanzia non disponeva di alcuna base giuridica per l'autorizzazione all'emissione della decisione che costituisce titolo esecutivo controversa. L'articolo 299 del TFUE autorizza al massimo la Commissione, ma non il fondo di garanzia, ad agire mediante una decisione esecutiva. Inoltre, l'articolo 299 del TFUE non è di per sé una base giuridica sufficiente per l'adozione di decisioni esecutive. Il potere degli organismi interessati di adottare atti...

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