Comunicazioni sulla GU nº T-37/20 of Tribunal General de la Unión Europea, March 06, 2020

Resolution DateMarch 06, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-37/20

Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 - Regno Unito / Commissione

(Causa T-37/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: Z. Lavery, agente e T. Buley, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione 1 , nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione alcune spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dal Regno Unito nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate, e

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dal Regno Unito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 2 .

A sostegno di tale motivo, il ricorrente deduce sette argomenti.

- Innanzitutto, la Commissione ha errato nella sua interpretazione del tenore dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma. Tale disposizione non preclude il pagamento in favore di un richiedente per il mero fatto che il ricorrente faccia parte di un gruppo più ampio di imprese, nel quale qualche altro membro esercita attività comprese nell’elenco negativo.

- In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il tenore di tale disposizione non può avere il significato attribuitogli dalla Commissione. Dal punto di vista sintattico, è chiaro che l’oggetto del divieto riguarda l’esercizio, da parte del gruppo stesso, dell’attività in questione. Tale condizione non è soddisfatta qualora il soggetto che richiede il pagamento diretto sia un’impresa rientrante (essa stessa) nella definizione di agricoltore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la quale, tuttavia, non esercita (essa stessa) un’attività rilevante.

- In terzo luogo, l’interpretazione sostenuta dal Regno Unito è corroborata dal fatto che la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma rispecchia quella dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che definisce la nozione di «agricoltore». Il termine «agricoltore» può designare sia a) una singola persona (fisica o giuridica) che esercita un’attività agricola, sia b) un gruppo di tali persone. In quest’ultimo caso, il singolo «agricoltore», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo...

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