Sentenze nº T-166/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 25, 2020

Resolution DateNovember 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-166/19

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose - Documenti presentati nell’ambito del comitato misto - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo

Nella causa T-166/19,

Marco Bronckers, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da P. Kreijger, avocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Ehrbar e A. Spina, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 150 final della Commissione, del 10 gennaio 2019, che respinge la domanda confermativa di accesso ai documenti «Tequila cases found by the Tequila Regulatory Council to be informed to the European Commission [Ares(2018) 4023479]» e «Verification Reports in the European Market (Reportes de Verificación en el Mercado Europeo) [Ares(2018) 4023509)]»,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, N. Półtorak (relatrice) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’8 maggio 2018, il sig. Marco Bronckers, ricorrente, chiedeva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), di avere accesso a tutti i verbali delle riunioni del comitato misto sulle bevande spiritose (in prosieguo: il «comitato misto»), istituito nell’ambito dell’accordo del 1997 fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU 1997, L 175, pag. 33; in prosieguo: l’«accordo del 1997»). La Commissione europea decideva di dare al ricorrente un accesso parziale a due verbali delle riunioni del comitato misto, ovvero le riunioni del 30 marzo 2011 e del 3 giugno 2013.

2 Il 3 luglio 2018 il ricorrente confermava la ricezione dei documenti divulgati e contestava non le espunzioni effettuate, ma unicamente la completezza dei documenti selezionati dalla Commissione. In parallelo, egli presentava alla direzione generale (DG) «Agricoltura» della Commissione una nuova domanda di accesso a taluni documenti menzionati nei documenti divulgati. Il richiedente segnalava quanto segue:

- «Il verbale della riunione del 30 marzo 2011 menziona (al punto 2) una discussione relativa a violazioni individuate dal Messico legate all’uso della denominazione Tequila nel mercato europeo; tale discussione si basava su un elenco (citato al punto 4 del verbale della riunione del 3 giugno 2013).

- Il verbale della riunione del 3 giugno 2013 menziona (al punto 4) documenti presentati dal Consejo Regulador de Tequila relativi a prodotti fabbricati nell’Unione europea, considerati dal Messico violazioni manifeste dell’indicazione geografica Tequila».

3 Con lettera del 21 agosto 2018 la Commissione identificava due documenti rilevanti, ovvero i documenti Ares(2018) 4023479 e Ares(2018) 4023509 (in prosieguo: i «documenti richiesti»). Poiché i documenti richiesti emanano, secondo la Commissione, dalle autorità messicane, queste ultime sono state consultate, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001. La Commissione respingeva la domanda di accesso a tali documenti sulla base delle eccezioni enunciate all’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, relative alla tutela degli interessi commerciali di una persona giuridica e alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali.

4 Il 5 settembre 2018 il ricorrente presentava una domanda confermativa con la quale invitava la Commissione a riconsiderare la sua posizione. Con messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2018, la Commissione prorogava il termine per la risposta alla domanda confermativa di quindici giorni lavorativi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. Con messaggio di posta elettronica del 17 ottobre 2018 la Commissione informava il ricorrente che non sarebbe stata in misura di fornire una risposta prima dello scadere del termine così prorogato.

5 Con messaggio di posta elettronica del 14 novembre 2018 la Commissione informava il ricorrente che, conformemente all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001, il Segretariato generale della Commissione aveva nuovamente consultato le autorità messicane relativamente alla possibilità di divulgare (parzialmente) i documenti di cui trattasi.

6 Il 10 gennaio 2019 la Commissione respingeva la domanda di accesso ai documenti presentata dal ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Procedimento e conclusioni delle parti

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2019, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8 Il 19 luglio 2019 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere una misura istruttoria al fine di verificare il contenuto dei documenti richiesti nonché la loro natura privata.

9 Il 31 marzo 2020, con una misura di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale chiedeva alle parti se esse intendevano essere sentite in occasione di un’udienza di discussione, nonostante la crisi sanitaria legata alla COVID-19. Queste ultime vi hanno risposto entro il termine impartito.

10 Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 15 luglio 2020.

11 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

12 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

14 Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e/o dell’articolo 296 TFUE; il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e/o dell’articolo 296 TFUE; il terzo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di divulgazione dei documenti richiesti in forza di un interesse pubblico prevalente nell’ipotesi in cui tutti o parte dei documenti ai quali si chiede l’accesso riguardi interessi commerciali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. Infine, il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 1049/2001 e/o dell’articolo 296 TFUE.

15 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare i motivi relativi alla violazione dell’articolo 296 TFUE prima di esaminare le altre censure e motivi.

Sui motivi vertenti su una violazione dell articolo 29 6 TFUE

16 Il ricorrente solleva motivi vertenti su una violazione dell’articolo 296 TFUE relativamente all’applicazione, da parte della Commissione, di eccezioni derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, e alla possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti richiesti.

17 La Commissione contesta tale argomento.

18 La Commissione deduce l’irricevibilità del motivo vertente sul difetto di motivazione, sollevata nell’ambito del primo motivo, in quanto l’argomento presentato dal ricorrente a tale proposito non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 76 del regolamento di procedura.

19 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il requisito secondo il quale, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia ed un’esposizione sommaria dei motivi invocati, implica che tale indicazione sia sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di presentare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno (sentenza del 29 aprile 2020, Intercontact Budapest/CdT, T-640/18, non pubblicata, EU:T:2020:167, punto 24).

20 Nella specie, l’articolo 296 TFUE è menzionato nel titolo del primo motivo di ricorso. Inoltre, il ricorrente deduce diversi argomenti che mettono in discussione, oltre la fondatezza della decisione impugnata, il carattere sufficiente della motivazione della stessa. Tali elementi consentono al Tribunale di comprendere il ragionamento del ricorrente e alla Commissione di far valere i suoi argomenti a tale riguardo.

21 Di conseguenza, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il motivo vertente sul difetto di motivazione è ricevibile.

22 In limine, occorre ricordare che la motivazione...

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