Sentenze nº T-548/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 13, 2021

Resolution DateJanuary 13, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-548/18

Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EUIPO/AD/01/17 - Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso - Composizione della commissione giudicatrice - Stabilità - Responsabilità

Nella causa T-548/18,

Lars Helbert, residente ad Alicante (Spagna), rappresentato da H. Tettenborn, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Lukošiūtė e K. Tóth, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione esaminatrice del concorso EUIPO/AD/01/17 - Amministratori (AD 6) nel settore della proprietà intellettuale del 1° dicembre 2017 di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva costituito per l’assunzione di amministratori da parte dell’EUIPO e, in secondo luogo, della decisione della medesima commissione giudicatrice del 7 marzo 2018 che respinge la domanda di riesame del ricorrente, nella versione finale, a seguito della decisione dell’EUIPO dell’8 giugno 2018 di rigetto del suo reclamo e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del preteso danno che il ricorrente avrebbe subito su tale base,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 Il 12 gennaio 2017 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EUIPO/AD/01/17 - Amministratori (AD 6) nel settore della proprietà intellettuale (GU 2017, C 9 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»). Tale concorso, organizzato dall’EPSO, era finalizzato a creare un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori da parte dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Tale bando è stato oggetto di una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 315 A del 22 settembre 2017.

    2 Il bando di concorso indicava, alla voce «Modalità di selezione», che i candidati che avessero soddisfano le condizioni di ammissione e ottenuto uno dei migliori punteggi nella preselezione in base alle qualifiche sarebbero stati convocati presso un «Assessment Center dell’EPSO» (centro di valutazione), dove sarebbero stati valutati, mediante una serie di test «con domande a scelta multipla», sulle loro competenze di ragionamento verbale, numerico e astratto, successivamente, mediante un colloquio, una prova e-tray, una prova di gruppo e una prova scritta, su otto competenze generali e infine, mediante un colloquio, sulle loro competenze specifiche nel settore del concorso.

    3 Il bando di concorso specificava che le competenze generali erano valutate su 80 punti, con punteggio minimo richiesto per queste competenze generali di 40 punti, e le competenze specifiche valutate su100 punti, con punteggio minimo richiesto per queste competenze specifiche di 50 punti.

    4 L’allegato III del bando di concorso sulle «Disposizioni generali relative ai concorsi generali» indicava al punto 6.4, che i candidati potevano chiedere il riesame di qualsiasi decisione adottata dalla commissione giudicatrice e, al punto 6.5, che avevano il diritto di presentare un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), ossia al direttore dell’EUIPO.

    5 Il ricorrente, sig. Lars Helbert, si è candidato al concorso di cui trattasi. Il 12 luglio 2017 è stato informato dall’EPSO di essere stato convocato presso il centro di valutazione, dove ha sostenuto le prove l’11 e il 12 ottobre 2017.

    6 Con lettera del 1° dicembre 2017 l’EPSO ha informato il ricorrente che la commissione giudicatrice aveva deciso di non includerlo nell’elenco di riserva dei vincitori del concorso (in prosieguo: «la decisione iniziale della commissione giudicatrice»). Il motivo era che, avendo ottenuto 99,5 punti per le prove svolte presso il centro di valutazione, il ricorrente non faceva parte dei candidati che avevano ottenuto i punteggi migliori. Il punteggio complessivo ottenuto dall’ultimo candidato iscritto nell’elenco di riserva, al termine di dette prove, era di 102 punti su 180.

    7 Alla lettera dell’EPSO del 1° dicembre 2017 era allegato un documento intitolato «passaporto delle competenze». Da questo documento risultava che il ricorrente aveva ottenuto un totale di 44,5 punti su 80 in esito alle prove dirette a valutare le sue competenze generali e 55 su 100 punti in esito al colloquio sulle competenze specifiche, ossia un punteggio complessivo di 99,5 punti su 180 per l’insieme di dette prove.

    8 Il 10 dicembre 2017 il ricorrente ha presentato alla commissione giudicatrice una domanda di riesame.

    9 L’elenco di riserva è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 14 A del 16 gennaio 2018.

    10 Il 26 febbraio 2018 il ricorrente ha presentato reclamo all’EUIPO ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») avverso la decisione iniziale della commissione giudicatrice.

    11 Con lettera del 7 marzo 2018 il presidente della commissione giudicatrice ha comunicato al ricorrente che la commissione giudicatrice aveva riesaminato il suo fascicolo a seguito della richiesta di riesame e confermava la sua decisione iniziale (in prosieguo: «la decisione adottata a seguito di riesame»).

    12 Il 29 aprile 2018 il ricorrente, su indicazione dell’EUIPO, ha depositato presso quest’ultimo un’integrazione al suo reclamo contro la decisione iniziale della commissione giudicatrice, confermata dalla decisione adottata a seguito di riesame.

    13 Con decisione dell’8 giugno 2018, notificata al ricorrente in pari data, l’EUIPO ha respinto tale reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2018 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    15 Con decisione del presidente del Tribunale del 9 luglio 2019, adottata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la presente causa è stata assegnata a un nuovo giudice appartenente alla Prima Sezione.

    16 Con decisione del Tribunale del 17 ottobre 2019, adottata in conformità all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la presente causa è stata riassegnata alla Quarta Sezione.

    17 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare alcuni documenti e ha posto loro alcuni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto o in udienza. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine assegnato.

    18 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 2 luglio 2020.

    19 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione adottata a seguito di riesame, nella sua versione definitiva, a seguito della decisione di rigetto del reclamo;

    - condannare l’EUIPO a versargli il risarcimento del danno «morale e immateriale» subito a causa della decisione iniziale della commissione giudicatrice e della decisione adottata a seguito di riesame;

    - condannare l’EUIPO alle spese.

    20 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere integralmente il ricorso;

    - condannare il ricorrente alle spese.

  3. In diritto

    1. Sulla domanda di annullamento

      1. Sull oggetto della domanda di annullamento

        21 Con la prima parte della domanda, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione iniziale della commissione giudicatrice e della decisione adottata a seguito di riesame, nella sua versione definitiva, a seguito della decisione di rigetto del reclamo. Il ricorso precisa che la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione adottata a seguito di riesame costituiscono insieme la «decisione impugnata».

        22 A tale riguardo occorre osservare che, il 10 dicembre 2017, il ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione iniziale della commissione giudicatrice, conformemente al punto 6.4 dell’allegato III al bando di concorso. Con la decisione adottata a seguito di riesame, la commissione giudicatrice ha confermato la sua decisione iniziale.

        23 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, qualora una persona la cui domanda di ammissione a un concorso sia stata respinta chieda il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, è la decisione adottata dalla commissione giudicatrice, previo riesame, che costituisce l’atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o, eventualmente, dell’articolo 91, paragrafo 1, di detto Statuto (sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T-813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2017, GX/Commissione, T-556/16, non pubblicata, EU:T:2017:139, punto 21 e sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F-127/11, EU:F:2014:14, punto 29).

        24 In tal modo, la decisione adottata a seguito di riesame si sostituisce alla decisione iniziale della commissione giudicatrice (sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T-813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2017, GX/Commissione, T-556/16, non pubblicata, EU:T:2017:139, punto 22 e sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F-127/11, EU:F:2014:14, punto 29).

        25 Consegue da quanto precede che la domanda di annullamento...

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