Ordinanze nº T-130/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 28, 2020

Resolution DateFebruary 28, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-130/19

Nella causa T-130/19,

Sergio Spadafora, residente in Woluwé-Saint-Lambert (Belgio), rappresentato da G. Belotti, avocat,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid, B. Mongin e T.S. Bohr, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avocat,

convenuta,

sostenuta da

CC, rappresentata da S. Orlandi e T. Martin, avocats,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del maggio 2018 mediante la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha nominato CC al posto di [riservato] (1) e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Mediante atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2019, il ricorrente, sig. Sergio Spadafora, ha proposto un ricorso inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del maggio 2018 mediante la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha nominato CC al posto di [riservato] (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, la condanna della Commissione europea al risarcimento del danno materiale e morale che esso ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione.

2 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente ha dedotto tre motivi, riguardanti, il primo, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione C(2016) 3288, relativa al personale dei quadri intermedi, pubblicata nelle Informations administratives n. 33/2016 del 6 luglio 2016 (in prosieguo: la «decisione PEI»), il secondo, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione PEI e, il terzo, una violazione dell’obbligo di imparzialità sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2019, CC ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

4 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 1° e il 18 luglio 2019, il ricorrente ha chiesto che alcune informazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio, negli allegati dello stesso e nel controricorso, nonché nella replica, fossero oggetto di trattamento riservato nei confronti di CC, nel caso in cui costei fosse ammessa a intervenire. A tale richiesta egli ha allegato una versione non riservata dei documenti sopra indicati.

5 Con ordinanza del 26 settembre 2019, Spadafora/Commissione (T-130/19, EU:T:2019:711, non pubblicata), CC è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Poiché il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il trattamento riservato di alcune informazioni, l’ordinanza di cui sopra ha provvisoriamente disposto che la comunicazione degli atti processuali all’interveniente fosse limitata alle versioni non riservate degli stessi, in attesa delle eventuali osservazioni di quest’ultima in merito alle domande di trattamento riservato.

6 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2019, il ricorrente ha chiesto che alcune informazioni contenute nella controreplica fossero oggetto di trattamento riservato nei confronti dell’interveniente, dal momento che quest’ultima era stata ammessa ad intervenire. Il ricorrente ha accluso alla propria domanda una versione non riservata di detto documento.

7 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre e l’8 novembre 2019, l’interveniente ha contestato le domande di trattamento riservato sopra indicate.

Sulle domande di trattamento riservato

C onsiderazioni di principio

8 L’articolo 144, paragrafo 7, del regolamento di procedura recita:

Se l’istanza di intervento è accolta, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti principali ad eccezione, se del caso, dei dati riservati esclusi da tale comunicazione ai sensi del paragrafo 5

.

9 Tale disposizione enuncia il principio secondo cui tutti gli atti processuali notificati alle parti devono essere comunicati alle parti intervenienti, e consente soltanto in via di deroga di escludere dalla comunicazione suddetta alcuni documenti o alcune informazioni segrete o riservate (v. ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-750/16, EU:T:2018:59, non pubblicata, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

10 A questo proposito, in primo luogo e in conformità al punto 182 delle disposizioni pratiche di attuazione del regolamento di procedura del Tribunale, spetta alla parte che presenta una domanda di trattamento riservato precisare i documenti o le informazioni di cui trattasi e motivare adeguatamente il loro carattere riservato (v. ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-750/16, EU:T:2018:59, non pubblicata, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).

11 In secondo luogo, qualora una parte presenti una domanda ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il presidente è tenuto in via di principio a statuire soltanto sui documenti e sulle informazioni di cui viene contestato il carattere riservato (v. ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-750/16, EU:T:2018:59, non pubblicata, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata).

12 La contestazione del carattere riservato mossa dalle parti intervenienti deve riguardare elementi precisi degli atti processuali che sono rimasti occultati e indicare le ragioni per le quali deve essere rifiutato il trattamento riservato di tali elementi. Pertanto, una domanda di trattamento riservato deve essere accolta laddove essa riguardi elementi che non siano stati contestati dalle parti di cui sopra o che non lo siano stati in maniera esplicita e precisa (v. ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-750/16, EU:T:2018:59, non pubblicata, punto 15 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, malgrado l’assenza di contestazione, al Tribunale non può essere impedito di respingere delle domande di trattamento riservato in quanto esse riguardino dati il cui carattere pubblico consta manifestamente dagli elementi del fascicolo o il cui carattere riservato divenga, per effetto della divulgazione di altri elementi del fascicolo, manifestamente obsoleto (ordinanza del 15 settembre 2016, Deutsche Telekom/Commissione, T-827/14, EU:T:2016:545, non pubblicata, punto 46).

13 In terzo luogo, nella misura in cui venga contestata una domanda presentata ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di procedura, spetta al presidente, in un primo momento, esaminare se ciascuno dei documenti e delle informazioni di cui si contesta il carattere riservato, e riguardo ai quali è stata presentata una domanda di trattamento riservato, rivesta carattere segreto o riservato (v. ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-750/16, EU:T:2018:59, non pubblicata, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).

14 In quarto luogo, qualora il suo esame lo conduca a concludere che alcuni dei documenti e delle informazioni di cui viene contestato il carattere riservato sono segreti o riservati, il presidente è tenuto a procedere, in un secondo momento, alla valutazione e alla messa in bilanciamento degli interessi in gioco per ciascuno di tali documenti e di tali informazioni (v. ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-750/16, EU:T:2018:59, non pubblicata, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

15 Qualora il trattamento riservato venga richiesto nell’interesse della parte ricorrente, tale valutazione porta il presidente, per ciascun documento o ciascuna informazione in questione, a procedere ad un bilanciamento tra il legittimo intento di tale parte di evitare che venga arrecato un serio pregiudizio ai suoi interessi e l’esigenza altrettanto legittima delle parti intervenienti di disporre delle informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti processuali (v. ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-750/16, EU:T:2018:59, non pubblicata, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

16 In ogni caso, tenuto conto dello svolgimento in contraddittorio del dibattito giudiziario e del carattere pubblico dello stesso, il ricorrente deve prendere in considerazione la possibilità che alcuni dei documenti o delle informazioni segreti o riservati che egli ha inteso produrre agli atti risultino necessari per l’esercizio dei diritti processuali delle parti intervenienti e debbano, di conseguenza, essere comunicati a queste ultime (v. ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-750/16, EU:T:2018:59, non pubblicata, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).

17 È alla luce di tali principi che occorre esaminare le domande di trattamento riservato presentate nell’odierna fattispecie.

Su lla domanda di trattamento riservato di elementi riguardo ai quali l interveniente non ha formulato obiezioni

18 In primo luogo, l’interveniente...

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