Ordinanze nº T-130/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 22, 2020

Resolution DateOctober 22, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-130/19

Carattere riservato - Contestazione sollevata da una parte interveniente

Nella causa T-130/19,

Sergio Spadafora, residente in [riservato] (1), rappresentato da G. Belotti, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin e T. Bohr, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

sostenuta da:

CC, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del 18 maggio 2018 mediante la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha nominato CC al posto di capo dell’unità [riservato] della direzione [riservato], e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Mediante atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2019, il ricorrente, sig. Sergio Spadafora, ha proposto un ricorso inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del 18 maggio 2018 mediante la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha nominato CC al posto di capo dell’unità [riservato] della direzione [riservato], e, dall’altro, la condanna della Commissione europea al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione.

2 Con ordinanza del 26 settembre 2019, Spadafora/Commissione (T-130/19, non pubblicata, EU:T:2019:711), CC è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

3 Con lettere della cancelleria del Tribunale in data 6 agosto 2020, il Tribunale ha sottoposto alcuni quesiti scritti alle parti principali, ai sensi dell’articolo 89 del proprio regolamento di procedura. Le parti hanno risposto entro il termine impartito.

4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2020, il ricorrente ha chiesto che alcune informazioni contenute nella sua risposta ai quesiti scritti di cui sopra e negli allegati a tale risposta siano oggetto di un trattamento riservato nei confronti dell’interveniente. Il ricorrente ha allegato alla domanda suddetta una versione non riservata di tali documenti.

5 Con atto depositato presso la...

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