Ordinanze nº T-130/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 26, 2019

Resolution DateSeptember 26, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-130/19

Intervento - Interesse alla soluzione della controversia - Trattamento riservato

Nella causa T-130/19,

Sergio Spadafora, residente in Wolluwe-Saint-Lambert (Belgio), rappresentato da G. Belotti, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid, B. Mongin e T. Bohr, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del maggio 2018 mediante la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha nominato CC al posto di [riservato] (1), e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di detta decisione,

IL PRESIDENTE DELLA NONA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Mediante atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2019, il ricorrente, sig. Sergio Spadafora, ha proposto un ricorso inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del maggio 2018 mediante la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha nominato CC al posto di [riservato] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall’altro, la condanna della Commissione europea al risarcimento del danno materiale e morale che esso ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di detta decisione.

2 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2019, CC ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

3 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2019, CC ha chiesto di beneficiare dell’anonimato. Con decisione del 18 giugno 2019, il Tribunale ha accolto tale domanda.

4 Nel frattempo, l’istanza d’intervento è stata notificata alle parti principali in conformità dell’articolo 144, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

5 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2019, la Commissione ha comunicato che non aveva osservazioni da formulare in merito all’istanza d’intervento.

6 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2019, il ricorrente ha sollevato alcune obiezioni nei confronti dell’istanza d’intervento, a motivo segnatamente del fatto che CC non avrebbe interesse alla soluzione della controversia.

7 Mediante atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 1° e il 18 luglio 2019, il ricorrente ha presentato una domanda di trattamento riservato nei confronti di CC relativamente ad alcuni dati contenuti nell’atto introduttivo del giudizio nonché negli allegati di quest’ultimo, nel controricorso e nella replica. A tal fine, il ricorrente ha prodotto una versione non riservata di tali atti processuali.

8 In conformità dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della...

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