Sentenze nº T-259/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 17, 2021

Resolution DateFebruary 17, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-259/20

Aiuti di Stato - Mercato francese del trasporto aereo - Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID-19 - Decisione di non sollevare obiezioni - Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale - Libera prestazione di servizi - Parità di trattamento - Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi - Proporzionalità - Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE - Obbligo di motivazione

Nella causa T-259/20,

Ryanair DAC, con sede a Swords (Irlanda), rappresentata da E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, S. Noë e C. Georgieva-Kecsmar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel e P. Dodeller, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) - Francia - COVID-19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg (relatore), K. Kowalik-Bańczyk e G. Hesse, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 24 marzo 2020, la Repubblica francese ha notificato alla Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una misura di aiuto sotto forma di una moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 (in prosieguo: il «regime di aiuti in questione»).

2 Il regime di aiuti in questione, che è volto ad assicurare che le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio rilasciata in Francia a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3) (in prosieguo: la «licenza francese»), possano mantenere liquidità sufficienti fino alla revoca delle restrizioni o dei divieti di spostamento e al ritorno a un’attività commerciale normale, differisce infatti il pagamento di tali tasse al 1° gennaio 2021 e ripartisce poi i pagamenti su un periodo di 24 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2022. L’importo esatto delle tasse è determinato in funzione del numero di passeggeri trasportati e del numero di voli effettuati da un aeroporto francese. Inoltre, del regime di aiuti in questione beneficeranno le imprese di trasporto pubblico aereo titolari di una licenza francese, il che implica che esse abbiano il loro «principale centro di attività» in Francia (v. punto 29 infra).

3 Il 31 marzo 2020, la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 2097 final, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) - Francia - COVID-19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale essa, dopo aver concluso che il regime di aiuti in questione configurava un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha valutato la compatibilità dello stesso con il mercato interno e, più in particolare, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

4 A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha in particolare ritenuto che l’epidemia di COVID-19 costituisse un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e che sussistesse un nesso di causalità tra i danni arrecati da tale evento e il pregiudizio compensato dal regime di aiuti in questione, in quanto quest’ultimo mirava a ridurre la crisi di liquidità delle compagnie aeree dovuta alla pandemia di COVID-19, fornendo una risposta alle esigenze di tesoreria delle imprese di trasporto pubblico aereo titolari di una licenza francese.

5 In secondo luogo, dopo aver ricordato che dalla giurisprudenza della Corte risultava che potevano essere compensati solo gli svantaggi economici causati direttamente da un evento eccezionale e che la compensazione non poteva eccedere l’importo di tali svantaggi, la Commissione ha anzitutto ritenuto che il regime di aiuti in questione fosse proporzionato rispetto all’importo dei danni previsti, in quanto l’importo previsionale dell’aiuto risultava inferiore ai danni commerciali attesi a seguito della crisi derivante dalla pandemia di COVID-19.

6 La Commissione ha poi ritenuto che il regime di aiuti in questione fosse chiaramente definito in modo non discriminatorio, dal momento che i beneficiari del regime includevano tutte le compagnie aeree titolari di licenze francesi. A questo proposito, essa ha sottolineato che il fatto che, nel caso di specie, l’aiuto fosse concesso mediante una moratoria su alcune tasse a carico anche del bilancio delle compagnie aeree titolari di licenze di esercizio rilasciate da altri Stati membri non incideva sul suo carattere non discriminatorio, giacché il regime di aiuti in questione mirava chiaramente a compensare danni subiti da compagnie aeree titolari di licenze francesi. La copertura del regime di aiuti in questione resterebbe quindi proporzionata rispetto al suo obiettivo di compensare i danni causati dalla pandemia di COVID-19. In particolare, il regime di aiuti in questione contribuirebbe a preservare la struttura del settore del trasporto aereo per le compagnie aeree titolari di licenze francesi. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che le autorità francesi avessero dimostrato in tale fase che il regime di aiuti in questione non avrebbe ecceduto i danni direttamente causati dalla crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

7 La Commissione ha quindi deciso - in considerazione degli impegni assunti dalla Repubblica francese, e in particolare di quello di trasmetterle e di far da essa convalidare una metodologia dettagliata di come tale Stato membro intendeva quantificare, a posteriori e per ciascun beneficiario, l’importo dei danni connessi alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 - di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti in questione.

Procedimento e conclusioni delle parti

8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2020, la ricorrente ha presentato il ricorso di cui trattasi.

9 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattata secondo il procedimento accelerato, conformemente agli articoli 151 e 152 del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione del 29 maggio 2020, il Tribunale (Decima sezione) ha accolto l’istanza di procedimento accelerato.

10 La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2020.

11 In forza dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente ha presentato, il 30 giugno 2020, una domanda motivata di udienza di discussione.

12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2020, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2020, la ricorrente ha chiesto, conformemente all’articolo 144, paragrafo 7, del regolamento di procedura, che taluni dati relativi al numero di prenotazioni e al numero atteso di passeggeri, contenuti nell’atto di ricorso, nella versione ridotta dell’atto di ricorso e nei relativi allegati, non fossero comunicati alla Repubblica francese. Di conseguenza, essa ha allegato una versione non riservata dell’atto di ricorso, della versione ridotta dello stesso e dei relativi allegati.

13 Su proposta della Decima Sezione, il Tribunale, in forza dell’articolo 28 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

14 Con ordinanza del 5 agosto 2020, il presidente della Decima Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica francese e ha provvisoriamente limitato la comunicazione dell’atto di ricorso, della versione ridotta dello stesso e dei relativi allegati alle versioni non riservate prodotte dalla ricorrente, in attesa delle eventuali osservazioni della Repubblica francese sulla domanda di trattamento riservato.

15 Con misura di organizzazione del procedimento del 6 agosto 2020, la Repubblica francese è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento di procedura, a depositare una memoria di intervento.

16 Il 21 agosto 2020, la Repubblica francese ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale la propria memoria di intervento, senza formulare obiezioni riguardo alla domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente.

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

18 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

19 La Repubblica francese chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto a contestare la fondatezza della valutazione dell’aiuto in quanto tale e che venga respinto nel merito quanto al resto. In subordine, essa chiede che il ricorso venga respinto nel merito nel suo complesso.

In diritto

20 Occorre ricordare che il giudice dell’Unione europea è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto di un ricorso nel merito, senza...

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