Comunicazioni sulla GU nº T-92/20 of Tribunal General de la Unión Europea, April 24, 2020

Resolution DateApril 24, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-92/20

Ricorso proposto il 14 febbraio 2020 - Fryč/Commissione (Causa T-92/20)Lingua processuale: il cecoPartiRicorrente: Petr Fryč (Pardubice, Repubblica ceca) (rappresentante: Š. Oharková, avvocato)Convenuta: Commissione europeaConclusioni del ricorrenteIl ricorrente chiede che il Tribunale voglia:dichiarare che le istituzioni dell’Unione europea hanno commesso una grave violazione dei propri obblighi e causato un danno al ricorrente poiché:per come ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), la Commissione europea, tra l’altro, ha ecceduto la delega legislativa risultante dai Trattati, non ha garantito l’attuazione dei principi costituzionali di eccezionalità e di ragionevolezza degli interventi nella concorrenza, che incidono sul mercato comune, e ha permesso di realizzare contra legem un aiuto di Stato nell’ambito di un programma di sovvenzione (Operační program podnikání a inovace [Programma operativo per l’imprenditorialità e l’innovazione]; in proseguo: «OPPI»), che ha pregiudicato l’attività imprenditoriale del ricorrente;con la sua decisione del 3 dicembre 2007, peraltro neppure pubblicata, la Commissione europea ha approvato un programma operativo - l’OPPI - contrario ai Trattati e alla Carta dei diritti fondamentali;la Commissione europea non ha esaminato debitamente la denuncia per illegittimità dell’OPPI proposta dal ricorrente in quanto, da una parte, non ha verificato i presupposti per l’adozione e l’attuazione dell’OPPI e, dall’altra, non ha motivato adeguatamente il proprio rigetto della denuncia medesima;non esaminando nel merito il ricorso per l’annullamento del regolamento n. 800/2008 [e degli altri due regolamenti generali di esenzione per categoria citati infra, sub 2] e respingendo, invece, il ricorso in quanto manifestamente [irricevibile], il giudice dell’Unione europea ha violato il proprio obbligo costituzionale di applicazione del principio di proporzionalità e compresso unilateralmente, al contempo, per un eccesso di formalismo, il diritto costituzionale del ricorrente a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; condannare la convenuta a versare al ricorrente l’importo di EUR 4 800 000 come risarcimento del danno cagionatogli per i suesposti motivi, entro tre giorni dalla data in cui la sentenza sarà passata in giudicato; disporre il rimborso al ricorrente delle spese di giudizio. Motivi e principali argomentiA sostegno del ricorso il...

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